Società tra professionisti (STP): Il Parere del Consiglio di Stato sul Regolamento

10/07/2012

Il Consiglio di Stato ha espresso, il 5 luglio scorso il parere n. 3127 sullo "Schema di regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183".
Il parere positivo è espresso con alcune osservazioni tra le quali occorre evidenziare le seguenti.

Requisiti moralità e onorabilità soci di capitale
Il Consiglio di Stato precisa che occorre circoscrivere in maniera più puntuale i requisiti di moralità e onorabilità dei soci di capitale. La previsione, diretta a specificare il regime di "incompatibilità" di tale categoria di soci, dovrebbe essere resa più chiara, poiché l'ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna (si intende: penale) è idoneo a comprendere ogni fattispecie di illecito definitivamente accertato, compresi gli episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l'oggetto della società.
Nel parere vine precisato che il rigore espresso è, probabilmente, ispirato dalla comprensibile cautela con cui si deve ammettere l'inserimento di soci di investimento nell'ambito di società tra professionisti prevedendo requisiti di moralità e di onorabilità particolarmente selettivi. Tuttavia è opportuno venga valutata con la massima attenzione la portata delle scelte compiute, illustrandole più dettagliatamente nella relazione di accompagnamento.
Per evitare, poi, incertezze applicative, viene suggerito di specificare anche quale incidenza possano assumere vicende quali l'estinzione del reato, o l'intervenuta riabilitazione.

Partecipazione dei soci di capitali a più società
I giudici di Plazzo Spada precisano che la specifica previsione di una particolare limitazione riguardante requisiti dei soci di investimento lascia impregiudicata la questione relativa alla portata applicativa della incompatibilità prevista dall'articolo 10, comma 6, della norma legislativa, la quale si limita ad affermare, genericamente, che "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti". Correttamente, quindi, la relazione illustrativa afferma che "la fonte regolamentare lascia all'interprete l'opzione circa la possibilità, o meno, di ritenere che la norma primaria sia idonea ad introdurre un'incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti estesa a tutti i soci (anche capitalisti), ovvero se detta limitazione sia riferibile ai soli soci professionisti".

Responsabilità società multidisciplinari
Il Consiglio di Stato, nel proprio parere, precisa che potrebbe essere utile chiarire il regime della responsabilità delle società "multidisciplinari", le quali svolgono più di una attività professionale. In linea di principio queste società devono essere sottoposte al codice disciplinare dell'albo in cui sono iscritte, corrispondente alla loro attività "principale" ma tale disposizione, tuttavia, non afferma in termini espressi, che la società sia sottoposta al solo codice deontologico dell'ordine cui è iscritta. Occorre valutare se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l'applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l'esecuzione di indirizzi manifestati dalla società.
In termini più generali, poi, è necessario verificare con la massima attenzione il rapporto tra le condotte poste in essere dai singoli soci professionisti e la responsabilità disciplinare della società, introducendo disposizioni più puntuali.

Diritti del cliente
I giudici del Consiglio di Stato precisano che potrebbe essere preferibile riformulare l'ordine degli obblighi di informazione gravanti sulla società ed. in particolare, consigliano di anteporre l'informazione concernente il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti.
Allo scopo, poi, di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, è opportuno prevedere che la società professionale debba consegnare al cliente l'elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento: tale adempimento, oltre tutto, rappresenterebbe uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse.
Potrebbe, anche, essere utile prevedere che l'atto con cui la società designa il singolo professionista sia comunicato per iscritto al cliente, nei casi in cui questi non abbia preventivamente esercitato il diritto di scegliere il professionista.

A cura di Gabriele Bivona


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