Società tra professionisti: Sulla Gazzetta ufficiale il decreto con il Regolamento
08/04/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 del 6 aprile scorso è stato
pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio
2013, n. 34 recante “Regolamento in materia di società per
l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12
novembre 2011, n. 183”.
Mentre, così come disposto dall'articolo 10, comma 9 della legge n. 183/2011, restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, con il nuovo Regolamento vengono individuate due tipologie societarie e precisamente:
Il nuovo Regolamento è composto dai seguenti 12 articoli suddivisi in 4 Capi:
Con l'entrata in vigore del Regolamento, la società tra professionisti viene iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti mentre la società multidisciplinare viene iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:
Ma, ovviamente, su questo aspetto gli organi territoriali sono in attesa di notizie da parte dei Consigli nazionali.
© Riproduzione riservata
Mentre, così come disposto dall'articolo 10, comma 9 della legge n. 183/2011, restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, con il nuovo Regolamento vengono individuate due tipologie societarie e precisamente:
- le “società tra professionisti” o “società professionale” costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- le “società multidisciplinari” come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il nuovo Regolamento è composto dai seguenti 12 articoli suddivisi in 4 Capi:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Conferimento dell'incarico
- Art. 4 - Obblighi di informazione
- Art. 5 - Esecuzione dell'incarico
- Art. 6 - Incompatibilità
- Art. 7 - Iscrizione nel registro delle imprese
- Art. 8 - Obbligo di iscrizione
- Art. 9 - Procedimento
- Art. 10 - Diniego di iscrizione
- Art. 11 - Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
- Art. 12 - Regime disciplinare della società
Con l'entrata in vigore del Regolamento, la società tra professionisti viene iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti mentre la società multidisciplinare viene iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Ma, ovviamente, su questo aspetto gli organi territoriali sono in attesa di notizie da parte dei Consigli nazionali.
A cura di Gabriele
Bivona
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