Società tra professionisti a socio unico: Ne è possibile l’esistenza
03/10/2013
Già la legge n. 183/2011, con l'articolo 10 ha introdotto la
possibilità di esercitare attività professionali attraverso la
formula della società di professionisti. Successivamente
all'emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia n.
34/2013 recante "Regolamento in materia di società per
l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12
novembre 2011, n. 183", uno dei temi più dibattuti è
stato quello legato alla possibilità che tali società tra
professionisti possano essere costituite da un socio
unico.
Il Comitato interregionale dei notai del Triveneto lo ha affermato nell'ambito di una nuova emissione di "massime", che è stata presentata in un apposito convegno organizzato sabato 28 settembre scorso a Mestre (Venezia) esprimendosi favorevolmente a tal proposito e fornendo delle indicazioni chiare e precise che semplificano la costituzione di una società tra professionisti.
Eccone alcuni stralci.
Denominazione e ragione sociale
La società tra professionisti, oltre a contenere l'indicazione STP deve specificare il modello societario prescelto (snc, srl, soc coop, spa). Per l'iscrizione al registro imprese, occorre fare riferimento sia alla sezione ordinaria relativa al modello societario che alla sezione speciale quale specifica delle STP.
Maggioranza
Il numero dei soci ed il relativo capitale sociale deve essere costituito in modo da avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni societarie. In caso contrario, la società deve essere sciolta e cancellata dall'albo professionale, a meno che entro sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. Ne consegue, quindi, che una società a socio unico ha assolutamente diritto di esistere.
Oggetto societario
L'oggetto societario deve essere costituito esclusivamente per l'attività professionale, non includendo qualsiasi altra attività estranea rispetto a quella principale della STP.
Attività e beni strumentali
Valgono tutte le regole previste dalle società ordinarie,
Soci e requisiti
Occorre che vi sia almeno un socio professionista legalmente abilitato. Nel caso in cui vi siano più professionisti che operano in diversi ambiti, gli stessi acquisiscono tutti la stessa valenza all'interno della società.
© Riproduzione riservata
Il Comitato interregionale dei notai del Triveneto lo ha affermato nell'ambito di una nuova emissione di "massime", che è stata presentata in un apposito convegno organizzato sabato 28 settembre scorso a Mestre (Venezia) esprimendosi favorevolmente a tal proposito e fornendo delle indicazioni chiare e precise che semplificano la costituzione di una società tra professionisti.
Eccone alcuni stralci.
Denominazione e ragione sociale
La società tra professionisti, oltre a contenere l'indicazione STP deve specificare il modello societario prescelto (snc, srl, soc coop, spa). Per l'iscrizione al registro imprese, occorre fare riferimento sia alla sezione ordinaria relativa al modello societario che alla sezione speciale quale specifica delle STP.
Maggioranza
Il numero dei soci ed il relativo capitale sociale deve essere costituito in modo da avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni societarie. In caso contrario, la società deve essere sciolta e cancellata dall'albo professionale, a meno che entro sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. Ne consegue, quindi, che una società a socio unico ha assolutamente diritto di esistere.
Oggetto societario
L'oggetto societario deve essere costituito esclusivamente per l'attività professionale, non includendo qualsiasi altra attività estranea rispetto a quella principale della STP.
Attività e beni strumentali
Valgono tutte le regole previste dalle società ordinarie,
Soci e requisiti
Occorre che vi sia almeno un socio professionista legalmente abilitato. Nel caso in cui vi siano più professionisti che operano in diversi ambiti, gli stessi acquisiscono tutti la stessa valenza all'interno della società.
A cura di Gabriele
Bivona
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