Spazi verdi urbani: Sulla Gazzetta ufficiale le nuove norme per lo sviluppo
04/02/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 27 dell'1 febbraio scorso è stata
pubblicata la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante "Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani".
sofora Le novità introdotte dal testo, costituito da 8 articoli, prevedono tra l'altro misure di salvaguardia degli alberi monumentali di particolare pregio, disposizioni sulla giornata nazionale dell'albero e sulla piantagione degli alberi per ogni nuovo nato e iniziative volte allo sviluppo ed alla tutela delle aree verdi.
La legge rappresenta una tappa fondamentale per la crescita della cultura del verde e un per un nuovo sviluppo delle aree urbane.
Obiettivo principale della legge è l'effettivo incremento della piantumazione di alberi nelle aree urbane, per ogni nuovo nato e tra l'altro, la norma prevede l'istituzione presso il ministero dell'Ambiente del "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico" con vari compiti, incluso quello di verificare l'attuazione della legge.
Di notevole importanza è, poi, l'articolo 4 recante "Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" con cui viene inoltre ribadito il rispetto della dotazioni di verde pubblico tra gli standard previsti dalle norme urbanistiche nazionali e precisato che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge deve presentare un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Per ultimo, sempre nell'articolo 4 viene precisato che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
© Riproduzione riservata
sofora Le novità introdotte dal testo, costituito da 8 articoli, prevedono tra l'altro misure di salvaguardia degli alberi monumentali di particolare pregio, disposizioni sulla giornata nazionale dell'albero e sulla piantagione degli alberi per ogni nuovo nato e iniziative volte allo sviluppo ed alla tutela delle aree verdi.
La legge rappresenta una tappa fondamentale per la crescita della cultura del verde e un per un nuovo sviluppo delle aree urbane.
Obiettivo principale della legge è l'effettivo incremento della piantumazione di alberi nelle aree urbane, per ogni nuovo nato e tra l'altro, la norma prevede l'istituzione presso il ministero dell'Ambiente del "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico" con vari compiti, incluso quello di verificare l'attuazione della legge.
Di notevole importanza è, poi, l'articolo 4 recante "Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" con cui viene inoltre ribadito il rispetto della dotazioni di verde pubblico tra gli standard previsti dalle norme urbanistiche nazionali e precisato che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge deve presentare un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Per ultimo, sempre nell'articolo 4 viene precisato che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata