Split payment: chiarimenti dell'Agenzia Entrate

10/02/2015

Mentre continua la raccolta delle firme promossa da Ance ed Oice contro la norma varata dalla legge di stabilità 2015 che prevede il pagamento da parte delle P.A. dell'IVA sulle fatture ricevute per forniture di beni e servizi direttamente all'erario e non più alle aziende fornitrici, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, illustra l'ambito applicativo dello split payment, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità con l'inserimento, nel Dpr n. 633/1972, del nuovo articolo 17-ter.

In riferimento, infatti, alle previsioni contenute nel citato art. 17-ter, a partire dall'1 gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all'erario l'Iva, esposta in fattura.

In riferimento, poi, alle previsioni contenute nel comma 2 del citato articolo 17-ter, la disposizione del cosiddetto split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito e, quindi, non è applicabile alle fatture emesse dai liberi professionisti relativamente a prestazioni di servizi.

Come viene chiarito nella circolare n. 1/E, sono tenute ad applicare lo split payment le amministrazioni pubbliche individuate come destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti e, precisamente:
  • lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Tuel, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali;
  • gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Nella circolare viene, poi, precisato che devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) nella circolare viene precisato che può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell'anagrafica dell'IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico acquirente.

In riferimento, poi, alle sanzioni, nella circolare viene precisato che, in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dall'1 gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell'IVA afferente alle operazioni in argomento - eventualmente commesse anteriormente all'emanazione della circolare stessa.

Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l'IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta.

A cura di Ilenia Cicirello


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