Split payment, le novità in una circolare dell'Agenzia delle Entrate
09/05/2018
A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017 si è ulteriormente ampliata la platea di soggetti interessati all'applicazione della scissione dei pagamenti IVA (c.d. Split payment).
Al fine di fornire maggiori chiarimenti sulla materia, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E del Direttore che illustra proprio le novità introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.
I nuovi destinatari delle fatture con split payment
A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche:
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano)
- le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment
- le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi
L'Agenzia delle Entrate delimita l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.
Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del Mef
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Tutta la P.A. in un indice
L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all’indirizzo http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi
L’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.
Cos’è lo split payment
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018.
© Riproduzione riservata
- Tag: