Strutture precarie, autorizzazioni stagionali e ordinanza di demolizione: interviene il Consiglio di Stato
di Giorgio Vaiana - 23/03/2021
Strutture precarie, autorizzazioni paesaggistiche e ordinanze di demolizione. Il consiglio di Stato, con la sentenza n. 2009/2021 interviene su questi delicati argomenti.
I motivi del ricorso
Propone ricorso una società che gestisce una discoteca e che si è vista recapitare una ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dei luoghi da parte di un'amministrazione comunale, per alcune strutture precarie stagionali installate su un immobile di proprietà privata e finalizzate al contenimento acustico. Il Tar si era già espresso contro la società, dando ragione al Comune. Per la società, però, ci sono alcune errate interpretazioni.
La valanga di richieste
La società, nel corso degli anni, ha chiesto ed ottenuto varie autorizzazioni da parte del Comune per il montaggio di queste strutture. Tutte regolarmente autorizzate dopo l'ok da parte della sovrintendenza, visto che lì insiste un vincolo paesaggistico. È stata negata, però, la richiesta di autorizzazione annuale per le strutture. Il Comune si è opposto ed ha inviato l'ordinanza di demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi. La società non ottemperava all'ordinanza di demolizione e anzi inviava l'ormai nota richiesta di autorizzazione stagionale (da aprile ad ottobre). Autorizzazione che il Comune negava "poiché sull'immobile era vigente un'ordinanza di demolizione".
La tempistica
Già il Tar si era espresso sul punto. La società, infatti, aveva inviato la richiesta di mantenimento annuale delle strutture in ritardo rispetto alla scadenza dell'autorizzazione stagionale. E già i giudici del Tar avevano verificato tutto con "calendario alla mano" dimostrando che, in effetti, la società aveva inviato la documentazione oltre la scadenza naturale dell'autorizzazione stagionale.
Nessun effetto sospensivo
Per i giudici la questione è semplice: se presenti una richiesta oltre i limiti temporali, non è possibile applicare i principi sospensivi. Quindi, dicono i giudici, "non osta allo smontaggio della struttura, la pendenza di un procedimento volto al suo mantenimento annuale, in quanto tardivamente instaurato dalla ricorrente, e avendo perso ogni interesse il profilo concernente la legittimità del termine di novanta giorni per la sua esecuzione, in ragione del concreto superamento del termine medesimo". Un passaggio fondamentale della sentenza. Non possono dunque applicarsi gli effetti sospensivi dell'accertamento di conformità che sono previsti dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
La domanda di accertamento di conformità
La domanda di accertamento in conformità, così come prevede il Testo Unico Edilizia, "si riferisce ad un’opera già realizzata, in assenza o difformità di provvedimento positivo dell’amministrazione". In questo caso, la sanatoria si connota "per la sua funzionalizzazione al conseguimento di un provvedimento di regolarizzazione del manufatto abusivamente realizzato, dando vita alla trasformazione di una situazione di fatto in una di diritto, con il consolidamento di una posizione favorevole dell’amministrato correlata al pagamento degli importi indicati". Ma nel caso analizzato, dicono i giudici, "l’istanza viene prodotta in una situazione di attuale legittimazione delle strutture, in quanto autorizzate fino alla scadenza del periodo previsto. Il che ne trasforma la funzione: non più mirata alla sanatoria onerosa di un manufatto abusivo, sussistente unicamente in via di fatto, ma, al contrario, destinata a legittimare la commissione futura dell’abuso, ossia della permanenza in loco una volta scaduto il periodo autorizzato". Ma la questione riguarda proprio i controlli che è tenuta a fare l'amministrazione comunale. "La proposizione di una istanza di mantenimento annuale, proposta tardivamente tanto da impedirne il controllo - si legge nella sentenza - bloccherebbe l’efficacia dell’ordinanza di demolizione o l’intera attività sanzionatoria e repressiva della pubblica amministrazione a fronte di una situazione autorizzata proprio in funzione della sua temporaneità e della necessità di un controllo cadenzato sulla permanenza dell’interesse al mantenimento delle opere amovibili". Per questo il ricorso è stato respinto.
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