Strutture temporanee ed amovibili: chiarimenti dal Commissario straordinario per la ricostruzione
03/01/2020
Chi può installare strutture abitative temporanee ed amovibili nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Piero Farabollini, che in un comunicato stampa ha fornito un chiarimento in merito all'applicazione dell'articolo 4-quater del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (Gazzetta Ufficiale 18/10/2016, n. 244) convertito il Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Gazzetta Ufficiale 17/12/2016, n. 294).
In particolare, l'art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili) del D.L. n. 189/2016 prevede:
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del
territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano
una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati
inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,
rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai
proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli
eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale,
l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno
ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà
ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi
destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su
altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa
acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della
proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o
rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo
per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui
all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni
dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto
o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con
oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture
temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino
dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il chiarimento si è reso necessario dopo l'entrata in vigore del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili.
Come chiarito dal Commissario straordinario Farabollini, tali disposizioni si applicano, indistintamente sia ai proprietari residenti che non residenti, limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: