Successioni e Volture: presentazione online dal 15 marzo 2018

26/01/2018

Dal 15 marzo 2018 sarà possibile presentare online la dichiarazione di successione utilizzando l'apposito software predisposto dall'Agenzia delle Entrate (SUC).

Lo ha previsto il Provvedimento 28 dicembre 2017, n. 305134 recante "Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica" con il quale l'Agenzia delle Entrate ha:

  • prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di utilizzare la modulistica cartacea;
  • approvato il nuovo modello utilizzabile dal 15 marzo 2018;ù
  • previsto la possibilità di utilizzare il software Dichiarazione di successione (SUC) per calcolare imposte ipotecarie, catastali e tributi speciali in modalità automatica, eseguire il versamento online e presentare in via telematica la dichiarazione di successione.

La presentazione online, a meno di ulteriori proroghe, diverrà obbligatoria a partire dall'1 gennaio 2019.

Successioni e Volture
Software di gestione delle procedure di successioni legittime e testamentarie

Vai alla scheda tecnica

Chi deve presentare la dichiarazione di successione?

Ricordiamo che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Nel caso di più obbligati a presentare la dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Relativamente ai contribuenti esonerati, non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Come e quando

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata per via telematica o, fino al 31 dicembre 2018, presentando il Modello 4 all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).

Se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - C.A.P. 00144 Roma.

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

Come versare le imposte

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre auto-liquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l’Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il Modello F242 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente il modello per la richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale delle imposte connesse alla presentazione della dichiarazione di successione telematica e consegnare all’ufficio.

L’imposta di successione, liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata, può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro;
  • la decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento, cioè:
    - insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
    - tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni;
  • il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata