Sulla Gazzetta ufficiale la legge anticorruzione: Novità per edilizia, costruzioni ed appalti
14/11/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 13 novembre 2012 è stata
pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Sul versante della prevenzione, la legge detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna; interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sul versante repressivo, la legge prevede diverse modifiche al codice penale: aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria; punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni; introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.
Di seguito le modifiche che interessano coloro che si occupano di edilzia, costruzioni in genere ed appalti.
Arbitrati
Intervengono sull'arbitrato i commi dal 19 al 25 dell'articolo 1.
Con il comma 19 viene, integralmente, sostituito l'articolo 241 del Codice dei contratti che disciplina l'arbitrato, a cui possono essere deferite le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario. Il nuovo testo specifica che:
La nullità della clausola compromissoria era contenuta nell'articolo 3, della legge 244/2007 ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 53/2010.
Il comma 20, estende l'applicabilità delle disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui al citato articolo 241, comma 1 alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
Il comma 21 prevede che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del citato Codice dei contratti in quanto applicabili.
Con il comma 22 viene previsto che qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
Il comma 23 prevede che qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.
Con il comma 24 viene determinato che la pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
Il comma 25 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di arbitrato agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
Il comma 52 precisa l'effetto dell'individuazione di una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso: essa "soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività". Si tratta di un effetto che, più congruamente ricollegato all'istituzione, presso ogni prefettura in cui l'impresa ha sede, di un "elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori".
Il riferimento è alle cc.dd. white list, già previste dall’art. 4, comma 13, del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106: già vi si prevedeva l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.
Per tali liste, quindi, si pone un'esigenza di coordinamento testuale con la normativa già vigente.
Risoluzione dei contratti
Il comma 58 dell'articolo 1 modifica l'art. 135 del Codice dei contratti al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'art. 51, commi 3-bis (ad es. associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.
Trasparenza
Il comma 32 dell’articolo 1specifica il contenuto degli obblighi di pubblicazione indicati dal comma 16, lettera b), dell’articolo1: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal citato Codice dei contratti pubblici. Viene specificato che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
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Sul versante della prevenzione, la legge detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna; interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sul versante repressivo, la legge prevede diverse modifiche al codice penale: aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria; punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni; introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.
Di seguito le modifiche che interessano coloro che si occupano di edilzia, costruzioni in genere ed appalti.
Arbitrati
Intervengono sull'arbitrato i commi dal 19 al 25 dell'articolo 1.
Con il comma 19 viene, integralmente, sostituito l'articolo 241 del Codice dei contratti che disciplina l'arbitrato, a cui possono essere deferite le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario. Il nuovo testo specifica che:
- l'arbitrato deve essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo dell’amministrazione;
- sono nulli, se non previamente autorizzati:
- o l'inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito;
- o il ricorso all'arbitrato.
La nullità della clausola compromissoria era contenuta nell'articolo 3, della legge 244/2007 ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 53/2010.
Il comma 20, estende l'applicabilità delle disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui al citato articolo 241, comma 1 alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
Il comma 21 prevede che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del citato Codice dei contratti in quanto applicabili.
Con il comma 22 viene previsto che qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
Il comma 23 prevede che qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.
Con il comma 24 viene determinato che la pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
Il comma 25 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di arbitrato agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
Il comma 52 precisa l'effetto dell'individuazione di una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso: essa "soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività". Si tratta di un effetto che, più congruamente ricollegato all'istituzione, presso ogni prefettura in cui l'impresa ha sede, di un "elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori".
Il riferimento è alle cc.dd. white list, già previste dall’art. 4, comma 13, del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106: già vi si prevedeva l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.
Per tali liste, quindi, si pone un'esigenza di coordinamento testuale con la normativa già vigente.
Risoluzione dei contratti
Il comma 58 dell'articolo 1 modifica l'art. 135 del Codice dei contratti al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'art. 51, commi 3-bis (ad es. associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.
Trasparenza
Il comma 32 dell’articolo 1specifica il contenuto degli obblighi di pubblicazione indicati dal comma 16, lettera b), dell’articolo1: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal citato Codice dei contratti pubblici. Viene specificato che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
A cura di Ilenia
Cicirello
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