Superbonus 110%: 9 nuove FAQ dall’Enea sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 12/10/2020

Superbonus 110%: completato il quadro normativo di riferimento e alla vigilia dell’attivazione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito, aumentano i dubbi di contribuenti, tecnici e imprese in merito alla applicazione operativa delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: dubbi affrontati dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate e dal Sottosegretario Villarosa

Alcuni di questi dubbi sono stati affrontati dall’Agenzia delle Entrate, inizialmente nella guida al Superbonus 110% messa a punto ai primi di agosto e poi nella sezione relativa alle nuove detrazioni fiscali del 110% dopo periodicamente sono inserite nuove risposte. Interessante è anche il documento messo a punto dal sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa che in 75 FAQ prova a chiarire molti dei dubbi di contribuenti, professionisti e imprese.

Superbonus 110%: le FAQ dell’Enea

A questi chiarimenti si aggiungono le ultime interessanti FAQ pubblicate dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) che affrontano molti dubbi, alcuni dei quali posti alla nostra redazione nelle ultime settimane, tra cui:

  • si può fruire del superbonus 110% per lavori avviati prima dell’1 luglio 2020?
  • è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?
  • cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?
  • chiarimenti sulla redazione dell’APE;

e molte altre che riportiamo integralmente di seguito.

FAQ n. 1. Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi che iniziati prima di tale data a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna produrre in questi casi?

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:”

La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110% e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:

  1. i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;
  2. il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  3. quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;
  4. quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.

Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%, bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

FAQ n. 2. È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?

Risposta: Si. Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4) “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

FAQ n. 3. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i. “su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica” possono essere inclusi tra gli interventi trainati?

No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1- quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce. L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.

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