Superbonus 110%, APE e APE convenzionale: le differenze e le norme da utilizzare
di Redazione tecnica - 01/03/2021
Tra i requisiti più importanti previsti dal Decreto Rilancio per la fruizione del superbonus 110% in caso di interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%), vi è la dimostrazione del doppio salto di classe energetica.
Il doppio salto di classe energetica
L'art. 119, comma 3 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha, infatti, previsto che per l'accesso all'ecobonus 110%, gli interventi (trainanti e trainati) devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
APE e APE convenzionale: chi può redigerlo
Si pone il problema di come redigere l'attestato di prestazione energetica APE. Chi può redigerlo? sulla base di quali norme? vanno depositati al catasto regionale? Domande a cui hanno risposto sia l'Agenzia delle Entrate che l'Enea.
Per quanto riguarda "chi può redigere l'APE" l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la risposta n. 122 del 22 febbraio 2021 con la quale ha confermato che gli attestati di prestazione energetica APE convenzionali previsti per l'accesso al Superbonus, sono finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.
Per cui, mentre per la redazione dell'APE di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso dell'APE convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la sua abitazione.
APE e APE convenzionale: quali norme utilizzare
Per quanto riguarda la normativa da utilizzare, l'Enea ha recentemente aggiornato le sue FAQ con le quali ha risposto a tante interessanti domande proprio sull'APE e sull'APE convenzionale chiarendone le differenze.
Intanto sulla normativa da utilizzare l'Enea è stata chiara: "per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche".
APE e APE convenzionale: cosa sono e le differenze
Qui occorre fare molta attenzione perché c'è stata molta confusione. Il Decreto Requisiti tecnici del MiSE ha previsto il c.d. APE convenzionale SOLO per edifici con più unità immobiliari. Ma la procedura per arrivare alla definizione della classe energetica delle singole unità immobiliari o di edifici unifamiliari, è sempre quella prevista dal DM 26 giugno 2015 o dalla corrispondente normativa regionale purché si ottengano le stesse classi energetiche della norma nazionale.
Tra le altre cose, gli APE utilizzati per la verifica del doppio salto di classe energetica possono essere firmati anche dal direttore dei lavori e dal progettista e non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
Vanno, invece, depositati al catasto regionale gli attestati di prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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