Superbonus 110%, Ecobonus, Requisiti minimi e Asseverazione: le verifiche dell'Enea per la cessione del credito
di Redazione tecnica - 04/08/2020
Superbonus 110%: l'art. 119, comma 13 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) e dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura (di cui al successivo art. 121) ha previsto che gli interventi che accedono all'ecobonus potenziato siano asseverati da un tecnico abilitato.
Superbonus 110%: il decreto del MiSE
I contenuti dell'asseverazione tecnica e le modalità di trasmissione telematica tramite la piattaforma dell'Enea saranno ufficializzate con la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui abbiamo già pubblicato una bozza.
In particolare, il c.d. Decreto Asseverazione del MiSE definirà anche i contenuti delle asseverazioni che sono stati divisi nei due casi di:
- asseverazione per lavori conclusi (allegato 1);
- asseverazione per stato di avanzamento lavori (allegato 2).
Superbonus 110%: i controlli dell'Enea
Fermo restando il controllo a campione sulla regolarità delle asseverazioni, al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, l'Enea effettua un controllo automatico, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.
Per ogni istanza, Enea verifica che sia fornita dichiarazione:
- che il beneficiario rientri tra quelli previsti;
- per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati
tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del Decreto
Requisiti Ecobonus garantiscano:
- la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili;
- che, per gli eventuali ulteriori interventi di efficientamento energetico (interventi trainati), siano rispettate le condizioni previste;
- della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici;
- che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;
- che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale;
- che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
- che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidente anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.
All'esito della verifica, Enea rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”. Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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