Superbonus 110%, Ecobonus e APE: niente DOCET per l'attestato di prestazione energetica

di Redazione tecnica - 05/08/2020

Superbonus 110%: uno dei requisiti fondamentali per fruire della detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica che accedono all'ecobonus potenziato è il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Superbonus, Ecobonus e requisiti minimi

Ricordiamo, infatti, che l'art. 119, comma 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che per usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro dei tecnici abilitati. In particolare:

  • per gli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • tutti gli interventi dovranno anche:
    • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • aver l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus, Ecobonus e attestato di prestazione energetica (APE)

Il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, può essere dimostrato solo mediante la produzione di un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento di riqualificazione energetica.

I modelli allegati al Decreto Asseverazione del Ministero dello Sviluppo Economico, tra le altre cose, prevedono sia in caso di asseverazione dello stato finale sia in caso di stato di avanzamento la dichiarazione da parte del tecnico abilitato che con gli interventi previsti l’edificio ha conseguito il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale X alla classe finale Y secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “Decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica (ante e post-interventi) che è necessario allegare all'asseverazione.

Superbonus, Ecobonus e APE: niente DOCET

Tra le note dei due modelli contenuti nel decreto Asseverazione è scritto che gli attestati di prestazione energetica (APE), ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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