Superbonus 110%: L’Agenzia delle Entrate sulle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

di Redazione tecnica - 28/09/2020

Auto elettriche: ne sentiamo parlare sempre più spesso. E ne vediamo in giro sempre di più. Ma queste auto hanno un "problema" (e lo mettiamo tra virgolette non a caso). Hanno la necessità di avere dei punti-ricarica. Di solito sono le classiche colonnine. A volte con delle tettoie con i pannelli fotovoltaici. Ma chi vuole installare dei sistemi di ricarica ha diritto a degli incentivi fiscali per l'acquisto e posa in opera di queste strutture? A rispondere al quesito che ormai si sono posti tante persone, ci pensa proprio l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 25 settembre 2020, n. 412 avente ad oggetto “Incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)

I dubbi 

Quando si parla di incentivi fiscali è bene avere chiaro tutto sin dall'inizio per non incappare in brutte sorprese. La questione è quella legata agli incentivi per installare dei punti di ricarica per i veicoli elettrici e riguarda il comma 1039 della Legge di Bilancio del 2019. Ovvio che, secondo il contribuente, alla base del dubbio c'è quello di dover richiedere al proprio fornitore di energia elettrica l'aumento della potenza. Questo per fare fronte non solo alle esigenze dalla propria abitazione (o locale che dir si voglia), ma anche a quella di far funzionare correttamente le stazioni di ricarica. Il comma citato prevede la possibilità di portare in detrazione anche "i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale che non superi comunque i 7 kilowatt". 

Sette in totale o sette in più?

E qui nasce il dubbio. I 7 kilowatt di cui parla il comma, sono da intendere aggiuntivi o totali a quelli già a disposizione della persona che vuole installare i punti di ricarica? Ma non solo. Perché l'altra questione riguarda la potenza disponibile. Infatti è prassi comune dei fornitori aggiungere alla potenza impegnata un ulteriore 10 per cento di potenza disponibile. Secondo l'interpretazione del contribuente, i 7 kilowatt sono da intendersi "aggiuntivi" a quanto già disponibile. Mentre la detrazione andrebbe calcolata sulla spesa connessa a tutta la potenza disponible, quindi sul totale che viene fatturato. 

L'agenzia delle Entrate replica

Leggendo l'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, si scopre che è possibile una detrazione lorda "fino a concorrenza del suo ammontare" per le spese, documentate però, sostenute dall'1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa delle infrastrutture per la carica dei veicoli elettrici, "inclusi - scrive l'Agenzia delle Entrate - i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kilowatt". La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, "ma è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro". Spesa massima, precisa una circolare, annuale e che si riferisce a ciascun intervento di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica. "Questo limite - specifica l'Agenzia - costituisce l'ammontare massimo della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture per la ricarica".

La questione del "sette"

La potenza addizionale da aggiungere al contribuente che installa le colonnine di ricarica è di sette kilowatt, "e si aggiunge a quella già a sua disposizione", dicono dall'Agenzia. Quindi il contribuente potrà usufruire della detrazione anche per le spese sostenute di richiesta di potenza aggiuntiva "nel limite della spesa" e quindi dei 3 mila euro di cui sopra. "Inoltre - specificano dall'Agenzia - si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi".

Detrazione in 5 anni per chi applica la misura del 110 per cento

Tutte le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sempre per la realizzazione di colonnine di ricarica possono andare in detrazione nella misura del 110 per cento, da ripartire in cinque anni. Ma bisogna consultare l'elenco degli aventi diritto al comma 1 dell'articolo 119 del decreto legge numero 34/2020. Anche qui, come specifica l'articolo 121 del decreto legge 34/2020, si può optare "in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

In allegato la Risposta 25 settembre 2020, n. 412 dell’Agenzia delle Entrate

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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