Superbonus 110%, Redazione attestato di prestazione energetica (APE) e conformità urbanistico-edilizia
di Redazione tecnica - 13/10/2020
In tempi di interventi di miglioramento energetico che accedono alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), l'attestato di prestazione energetica (APE) è tornato prepotentemente all'attenzione di professionisti e proprietari di casa.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti che accedono alla detrazione fiscale del Decreto Rilancio
L'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti previsto che le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi (c.d. trainanti) possano essere portate in detrazione al 110% con possibilità di optare per uno sconto in fattura da parte dei fornitori di materiali e servizi, o cessione del credito.
Gli interventi trainanti che accedono direttamente al superbonus sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Superbonus 110%, miglioramento energetico e APE
Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento energetico, il Decreto Rilancio prevede il rispetto di alcuni requisiti tra i quali il passaggio di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante la produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
L'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prevede che gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.
Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
La procedura per il rilascio dell'APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di
una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale
redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
Redazione attestato di prestazione energetica (APE) e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico che effettua i rilievi all'interno delle unità immobiliari rilevi delle difformità tra la situazione reale e il catastale? la risposta potrà sembrare banale ma è molto semplice: non accade assolutamente niente perché per la redazione dell'attestato di prestazione energetica il tecnico non deve verificare anche la conformità urbanistico edilzia.
In particolare, il tecnico, dopo aver calcolato l'APE della singola unità immobiliare, definirà l'APE per l'edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l'intervento di miglioramento energetico che accede al superbonus per dimostrare il passaggio di due classi energetiche.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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