Superbonus 110%: Supercircolare dell'Agenzia delle Entrate e cappotto interno negli edifici vincolati

di Redazione tecnica - 24/11/2020

Superbonus 110%: considerato il nome delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. appunto Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e la quantità di chiarimenti arrivati dall'Agenzia delle Entrate, dall'Enea e dai Ministeri interessati sull'argomento, non potevamo aspettarci diversamente. È in arrivo una nuova "circolare" chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate che farà il punto delle principali risposte pubblicate da quando sono entrate in vigore le nuove detrazioni fiscali, che risponderà alle tante richieste di chiarimento e che in molti hanno già ribattezzato "Supercircolare".

Superbonus 110% e Supercircolare: le anticipazioni dell'Agenzia delle Entrate

Ad anticiparlo è il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione, in video-conferenza, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria riguardo all’applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia, sarà presto pubblicata una circolare riepilogativa di tutte le disposizioni emanate in materia di Superbonus.

L'audizione è servita anche per fare il punto su domande e risposte che riguardano la fruizione delle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. Tra queste, interessante quella che riguarda la possibilità di un eventuale cappotto interno nel caso di edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici.

Superbonus 110% e Cappotto interno

Nello specifico la domanda è stata la seguente

“Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche”

Il Direttore Ruffini si espresso positivamente e nello specifico ha così risposto “L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.

E’ possibile, pertanto, intervenire nel caso di edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici anche con un cappotto interno nel rispetto della condizione che tutti gli interventi trainanti e trainati portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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