Superbonus 110%: da Enea il prezzo dell’asseverazione per cappotto termico e sostituzione infissi
di Redazione tecnica - 03/03/2021
A 6 mesi dal completamento del quadro normativo sul quale è dipinto il superbonus 110%, continuano i dubbi di natura tecnica. Dubbi a cui spesso rispondono l’Agenzia delle Entrate e l’Enea.
Superbonus 110% e asseverazione
Come l’ultimo chiarimento fornito dall’Enea nell’aggiornamento delle sue FAQ sulle detrazioni fiscali del 110% messe a punto dal Decreto Rilancio. Nella nuova FAQ si parla di cappotto termico, sostituzione infissi e prezzo per il rilascio dell’asseverazione.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto il rilascio di una asseverazione tecnica per gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti e trainati) che accedono al bonus 110%. Asseverazione che deve dimostrare:
- il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (c.d. Decreto Requisiti tecnici);
- la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’Asseverazione e la congruità dei costi
Proprio sulla congruità dei costi l’Enea ha risposto alla seguente domanda:
Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione di cui al c.d. DM Asseverazioni, a quali prezzi devo far riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?
La risposta dell’Enea è stata chiara ammettendo che i prezzi a cui occorre riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i prezzari di cui al punto precedente non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al decreto Requisiti tecnici. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
Anche l’Enea ha ricordato che i prezzi di cui all’Allegato I del Decreto Requisiti tecnici sono da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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