Superbonus 110%, dai Commercialisti le check list per Ecobonus e Sismabonus
di Redazione tecnica - 26/10/2020
Superbonus 110%: con la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è adesso possibile partire con le valutazioni dei lavori che potranno accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus).
Superbonus 110%: fruizione diretta delle detrazioni fiscali
Come previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, i contribuenti che sostengono le spese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 possono portare in detrazione in 5 anni il 110% delle spese sostenute per gli interventi previsti. Nel caso di fruizione diretta delle detrazioni, la norma prevede il rispetto di alcuni requisiti che possono essere così riassunti:
gli interventi trainanti e possono essere così riassunti:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento
energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico;
- nel caso di interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma è stato mantenuto il riferimento alle zone sismiche. Il superbonus, infatti, si applica solo agli interventi realizzati sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'OPCM n. 3274/2003.
© Riproduzione riservata
- Tag: