Superbonus 110%: detrazione fiscale anche per le unità immobiliari prive di impianto termico?

di Angelo Libetti - 28/12/2020

Di recente il Sottosegretario al MEF Alessio Villarosa ha pubblicato una FAQ, la 9.7, nella quale ha scritto che è possibile accedere al superbonus 110% anche per la coibentazione delle superfici opache/vetrate delle unità immobiliari prive di impianto termico fisso.

Le FAQ di Villarosa e il disallineamento con l'Enea

La dichiarazione del Sottosegretario, crea un disallineamento con quanto sostenuto dall’ENEA, che rispondendo a diversi a quesiti, ha confermato che, per poter acquisire i benefici di cui al D.L. n. 34/2020 nelle unità immobiliari deve esserci un impianto termico fisso.

Né l’una, né l’altra risposta sembrano essere opportunamente suffragate da una precisa disposizione di legge. Siamo, quindi, nel campo delle interpretazioni, che finiscono per creare incertezze e insicurezze, a tecnici, amministratori condominiali e semplici cittadini che chiedono di poter accedere ai benefici di legge.

Non è superfluo sottolineare che l’ ENEA, nel tempo, sul suo sito ufficiale, ha dato risposte contraddittorie, e al quesito di un utente sulla possibilità di accedere al 110% nel caso di un edificio in cui non tutte le unità immobiliari fossero dotate di impianto termico, la Task force Detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica ha testualmente risposto : “probabilmente sarà possibile”; salvo poi in altra occasione rispondere negativamente, in assenza di qualsiasi nuova specifica normativa, rispetto alla data della risposta

Sorge spontanea la considerazione che il sottosegretario al MEF Villarosa è parte del Parlamento che ha approvato la norma e quindi dovrebbe essere in grado di dare una lettura della norma più coerente con la volontà politico istituzionale. È pur vero che spetta all'ENEA dare attuazione pratica alla norma, purché nei limiti fissati dalla legge.

I contenuti dell'art. 119 del Decreto Rilancio

Pertanto andrei a rileggere meglio il 1° comma dell'art. 119:

La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,......... si applica nella misura del 110 per cento..............nei seguenti casi:

L’interpretazione che ne dà l'ENEA e per essa l'ing. Domenico Prisinzano, del Dipartimento Unità Efficienza Energetica e Responsabile del "Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica", è che il D.L. n. 34/2020 non introduce alcuna novità ma che, invece, si tratta, sempre delle detrazioni e delle misure già previste dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013. Ma a me non pare sia così, perché al successivo punto a) viene esattamente definita la misura che riguarda esattamente gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, senza alcun richiamo ad altre diverse precedenti misure; una misura che tende esclusivamente a migliorare l’isolamento termico delle facciate, terrazze ecc dell'edificio, modificando in positivo la trasmittanza delle parti murature di un edificio, senza alcun richiamo alla necessità della presenza di eventuale impianto termico fisso.

I chiarimenti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Nella stessa circolare n. 24 dell'8/8/2020 dell’Agenzia delle Entrate (fatte salve le specifiche della recentissima circolare del 22/12/2020) vengono differenziati gli interventi di isolamento termico ( punto 2,1,1) da quelli di efficientamento termico (punto 2,2,1), precisando che gli interventi di isolamento termico devono riguardare superfici opache …. delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati …..., senza alcuna precisazione su quale debba essere la fonte di produzione del calore, che di fatto può essere un impianti fisso o mobile , ma anche quello generato dall’irraggiamento solare o determinato dalla sola presenza umana.

Pertanto appare chiaro che l’isolamento previsto al punto a) del primo comma dell’art. 119 tende esclusivamente a modificare le caratteristiche termofisiche delle superfici opache e/o vetrate degli edifici esistenti, senza alcuna sub condizione ed in tal senso risulterebbe dimostrato che è ininfluente, allo scopo dettato dalla norma, quale sia l’eventuale fonte di produzione del calore

Ma se volessimo accettare l’idea che le misure del D.L. n. 34/2020 sono esclusivamente quelle previste dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, partendo da questo, con vari rimandi, arriveremmo ai commi 344-347 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che definiscono gli interventi per i quali si ha diritto alle detrazioni di legge, in particolare:

  • il comma 344 ricomprende le spese documentate,.... relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore......;
  • il comma 345ricomprende le spese documentate, …. relative ad interventi su edifici esistenti, ….. riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione...... a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge n. 296/2006 stessa;
  • e ancora il 346, riguarda le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e il 347 quelle per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Quindi i commi 344 e il 345 riguardano misure diverse e con obiettivi diversi, una riguarda la trasmittanza termica U, l’altra la riqualificazione energetica finalizzata all'abbattimento del fabbisogno di energia primaria.

L'isolamento termico delle superfici opache

L’isolamento delle superfici opache/vetrate porterà pure ad una riduzione del fabbisogno di energia primaria, ma è chiaro che si tratta di un beneficio indotto e non dell’obiettivo fissato dalla norma

Ma lo stesso D.M. 19 febbraio 2007, adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge n. 296/06 definisce gli interventi di cui al precedente comma 345 come gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, “delimitanti il volume riscaldato”, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al decreto stesso. Quindi dispersione termica da ambienti riscaldati…..senza alcuna specifica, anche qui, e lo stesso art. 3 (Spese per le quali spetta la detrazione) prevede, distinguendoli, che le detrazioni spettino per gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U di superfici opache e vetrate e quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Le asseverazioni finali

Ma ancora agli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto nel definire i contenuti delle asseverazioni finali, si distingue quella degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti richiedendo che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulti inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto, da quella per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, nella quale occorre specificare che , le trasmittanze dei medesimi componenti siano inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D. Resta dimostrata che gli interventi di isolamento sono cosa ben diversa da quelli di riqualificazione energetica.

Conclusioni

In conclusione credo sia giunto il tempo affinché l'ENEA, in attuazione di norma legislativa, chiarisca il perché di un orientamento che non siamo riusciti a giustificare con la lettura della specifica norma. Allo stesso tempo, credo che il potere legislativo debba procedere ad un chiarimento definitivo per evitare che una interpretazione, non supportata dalla specifica legislazione, come ci appare, quella dell'ENEA, finisca per escludere dai benefici del D.L. n. 34/2020 decine di migliaia di edifici, in particolare nel mezzogiorno e nelle isole, dove per l'ovvio motivo di godere di una temperatura media invernale particolarmente mite, solo negli ultimi decenni è stato avvertito il bisogno di produrre edifici termo-dotati. In particolare resterebbe escluso dai benefici del 110% l’immane patrimonio pubblico o già pubblico edificato fino agli anni '80/90 dello scorso secolo e  non credo che questo fosse nelle intenzioni del legislatore.

A cura di Angelo Libetti
Coordinatore D.L. 34/2020 “L2T Associati”



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