Superbonus 110% e Certezza dei pagamenti: la proposta degli Ordini degli ingegneri di Catania, Ragusa e Trapani
di Gianluca Oreto - 30/12/2020
Hanno fatto discutere molto le recenti proposte di modifica alla norma regionale sulla certezza dei pagamenti (art. 36 della L.R. n. 1/2019) per quanto riguarda gli interventi legati al superbonus 110%.
Superbonus 110% e Certezza dei pagamenti
Ciò che ha maggiormente attirato l'attenzione è stata la presentazione di due distinte proposte:
- una da parte degli Ordini degli Ingegneri di Catania, Ragusa e Trapani, sfociata in un emendamento al disegno di legge n. 893/A in discussione all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS);
- una da parte della Consulta regionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche della Regione Siciliana.
Due proposte che non hanno nulla in comune a parte il fatto di essere arrivate da un raggruppamento di ingegneri. Da una parte, infatti, i tre ordini hanno proposto la completa disapplicazione della norma per la certezza dei pagamenti limitatamente agli interventi legati al superbonus 110%. Dall'altra, la consulta e la RPT hanno proposto una modifica alla norma che prevede una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo del compenso previsto dalla lettera di conferimento dell'incarico.
La proposta degli Ordini degli Ingegneri di Catania, Ragusa e Trapani
Soprattutto la proposta dei tre Ordini degli Ingegneri ha generato molto caos all'interno dei social e fatto arrabbiare molti professionisti che hanno riconosciuto nella norma per la certezza dei pagamenti una vittoria arrivata dopo anni di vessazioni normative (e per questo meritevole di essere difesa con tutte le forze).
In riferimento agli articoli da noi pubblicati su queste pagine, ho ricevuto la nota prot. 1966 del 30.12.2020 firmata congiuntamente dai tre Ordini per esprimere la loro opinione sull’emendamento proposto in merito all’art. 36 della L.R. n. 1/2019. Opinione che, come sono solito fare, riporto integralmente di seguito.
La nota ufficiale degli Ordini degli Ingegneri di Catania, Ragusa e Trapani
L’art. 36 della L.R. 1/2019 è stato emanato per garantire la certezza dei pagamenti ai professionisti che sottoscrivono gli elaborati tecnici presentati alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o delle imprese al fine del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi.
Dalla sua entrata in vigore, la norma ha funzionato e funziona benissimo e gli scriventi Ordini degli Ingegneri di Catania, Ragusa e Trapani ne riconoscono pienamente la validità per l’azione di tutela che svolge nei confronti dei professionisti per il pagamento delle loro spettanze economiche a fronte delle prestazioni professionali rese ai loro committenti.
In sintesi, l’art. 36 prevede i seguenti obblighi:
- Allegare all’istanza la lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal richiedente in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 (comma 1);
- Al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, l’amministrazione acquisisce la dichiarazione del professionista attestante “il pagamento delle correlate spettanze” da parte del committente (comma 2);
- La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo.
Come è noto, il legislatore nazionale ha emanato il D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) convertito in L. 17/07/2020, n. 77 che, agli artt. 119 e 121, detta la nuova disciplina degli incentivi economici per favorire gli interventi sull’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente (c.d. Superbonus 110%).
L’iniziativa del legislatore ha messo a disposizione dei proprietari ingenti risorse economiche con il meccanismo dei bonus fiscali e rappresenta una grande opportunità per rilanciare l’economia del Paese e per mettere in sicurezza le nostre città innescando processi di rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione del patrimonio abitativo, migliorandone l’efficienza energetica e riducendo sensibilmente le emissioni di CO2 con ricadute positive sul cambiamento climatico e sull’emergenza ambientale.
Questi obiettivi rischiano di essere vanificati dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 36 della L.R. 1/2019.
Infatti, per lo svolgimento delle attività connesse alla applicazione del Superbonus 110% è necessario acquisire i titoli abilitativi e/o autorizzativi e considerato che le competenze tecniche spettanti ai professionisti variamente coinvolti nei relativi procedimenti amministrativi saranno liquidate - nella stragrande maggioranza dei casi - nel corso dell’esecuzione dei lavori e per stati di avanzamento degli stessi, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 36 risulta inapplicabile e, di conseguenza, interrompe il procedimento amministrativo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 36.
Questa circostanza è stata oggetto di ampia discussione all’interno della Consulta Regionale degli Ingegneri di Sicilia – dove sono rappresentati i nove Ordini siciliani – ed è stata condivisa unanimemente la necessità di prevedere la deroga ai commi 2 e 3 dell’art. 36 per rendere applicabile la normativa del Superbonus 110% alla stragrande maggioranza dei casi. Condivisa questa necessità, i nove ordini siciliani si sono divisi sulla formulazione dell’emendamento per rendere attiva la deroga.
Gli Ordini di Catania, Ragusa e Trapani hanno insistito sulla presentazione di un emendamento già da tempo depositato e valutato in Consulta, mentre i restanti sei Ordini hanno approvato un altro emendamento, successivamente condiviso con la RPTS. Naturalmente anche le Consulte regionali rappresentate nella RPTS hanno condiviso la necessità di derogare ai commi 2 e 3 dell’art. 36. Gli Ordini scriventi si sono dissociati dalla proposta di emendamento della Consulta/RPTS perché, in ultima analisi, hanno ritenuto che l’emendamento possa sostanziarsi in un “pagherò”, traslando nel tempo il ristoro dei professionisti.
A chi ci chiede dove questa iniziativa trova la legittimità, la risposta si trova nei passaggi appena descritti, senza tralasciare la circostanza che - almeno per quanto riguarda gli Ordini di Catania, Ragusa e Trapani – l’emendamento presentato è stato approvato dai rispettivi Consigli provinciali.
Da qualche parte si è affermato che è sufficiente sottoscrivere un contratto tra il professionista ed il committente in cui si stabiliscono le modalità ed i tempi di pagamento. Orbene, in vigenza dell’attuale art. 36, qualsiasi contratto che non preveda la liquidazione completa delle “correlate spettanze” alla prestazione resa dal professionista per il rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi (progetto architettonico, progetto energetico, progetto strutturale, N.O. Soprintendenza BB.CC.AA., piano di sicurezza e coordinamento da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto con l’impresa) viola la disposizione del comma 2 – nello spirito e nella lettera - e la dichiarazione del professionista è illegittima ed aggravata dal punto di vista penale dalla circostanza che viene resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.
Da qualche altra parte si è affermato che, senza derogare all’art. 36, è sufficiente che il professionista emetta la fattura relativa alla prestazione professionale, al momento del rilascio del titolo, applicando lo sconto in fattura 100% e questa circostanza gli consente di rilasciare la dichiarazione di avvenuto pagamento. In questo caso, la fattura sarà monetizzata in un secondo momento, successivo alla dichiarazione resa, quando sarà attivata la cessione del credito e cioè a lavori iniziati in corrispondenza del primo SAL che matura al raggiungimento di almeno il 30% dell’importo dei lavori. Questa fattispecie non concretizza nessuna forma di pagamento al momento del ritiro del titolo e si configura come un caso di un “pagherò” e di conseguenza, anche in questo caso, viene violata la disposizione del comma 2 e la dichiarazione resa del professionista è illegittima con l’aggravamento penale anzidetto.
Un ulteriore caso, che non è stato sollevato, ma che è stato analizzato, al pari dei due casi precedenti, dagli Ordini di Catania, Ragusa e Trapani, è quello di ricorrere ad una anticipazione bancaria, da parte del committente che, in tal modo, sarebbe nelle condizioni di poter onorare la fattura prontamente e recuperare successivamente attraverso l’attivazione della cessione del credito. Questa soluzione metterebbe a posto tutto garantendo il pagamento del professionista nel pieno rispetto dell’articolo 36. Si tratta, però, di un caso assolutamente residuale come testimonia l’esperienza di questi primi mesi di applicazione della legge. Tanto i privati cittadini quanto i condomini hanno dimostrato scarso interesse per questa soluzione che, peraltro, non è a costo zero.
In questi mesi abbiamo raccolto lo sfogo e le sollecitazioni di tanti professionisti “a fare qualcosa per sbloccare la situazione di stallo” – soprattutto i piccoli ed i giovani professionisti – che di fronte alla possibilità di poter finalmente lavorare, in sicurezza e tutela, dopo un “annus horribilis” si trovano di fronte ad un ostacolo insormontabile.
Sono loro i professionisti maggiormente esposti alle lusinghe dei “poteri forti” - come i General Contractor ed i Consorzi, fioriti come non mai in questi mesi - che offrono ai committenti pacchetti completi “chiavi in mano” (comprese le prestazioni dei professionisti) con il rischio di reali cedimenti in mancanza di alternative autonome e con tutti i rischi a cui vengono esposti per l’assunzione di responsabilità tecniche ed economiche eterodirette, civili, penali ed anche deontologiche. La nostra avversione all’inquinamento che
questi “poteri forti” stanno esercitando nel mercato l’abbiamo esternata in tutti i modi possibili, negli eventi formativi, sulla carta stampata e nei giornali on-line, con buona pace di chi usa le pagine social per fare gratuite illazioni e per delegittimare il lavoro che da tanti mesi, quotidianamente, facciamo sul campo, attraverso un’opera di formazione e di accompagnamento dei professionisti.
E veniamo al nostro emendamento.
L’emendamento è breve, chiaro e trasparente e limitato nel tempo:
“Limitatamente ai soli procedimenti relativi alla fruizione del Superbonus 110% e per tutto il periodo di vigenza delle relative norme, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione per gli interventi previsti dall’art. 119 della L. 17.07.2020, n. 77, commi 1, 4 e 4bis e dall’art.121”.
Precisiamo che, al di fuori della fattispecie del Superbonus, l’art. 36 resta vigente per tutti i casi che afferiscono ai procedimenti ordinari.
Con la disapplicazione dei commi 2 e 3, liberiamo il campo dagli ostacoli oggettivi che si frappongono alla attivazione del superbonus e dalle soluzioni farraginose ed illegittime avanzate da alcune parti.
Rimettiamo al centro il professionista che responsabilmente e liberamente potrà negoziare e sottoscrivere contratti con i propri committenti, stabilendo modalità, entità e tempi dei pagamenti anche in ragione delle disponibilità economiche che la committenza può sostenere. In questo modo è possibile sottoscrivere contratti che prevedono anticipazioni fino al ritiro del titolo e di rimandare alla emissione del primo SAL il ristoro a saldo delle correlate spettanze che, ricordiamo, devono essere determinate nel rispetto della legge sull’equo compenso e del decreto parametri.
Con la sottoscrizione del contratto, i professionisti trovano una copertura a compenso delle spese che devono sostenere ed un primo ristoro all’attività professionale svolta e, sempre nel contratto, trovano la tutela della certezza dei pagamenti da far valere, all’occorrenza, in tutte le sedi.
In ultimo, si evidenzia che, a lavori iniziati (ma i lavori devono potere iniziare), il professionista mantiene il controllo sul procedimento perché da lui dipendono tutti gli atti in itinere da far valere in termini di autotutela: emissione dei SAL, relazione a strutture ultimate, certificato di collaudo, certificato di ultimazione delle opere, denuncia al catasto, APE ex post, segnalazione certificata di agibilità, asseverazioni e quant’altro necessario per la definizione del procedimento.
Ringrazio i tre Ordini provinciali degli ingegneri e lascio come sempre a voi ogni commento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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