Superbonus 110% e Superficie Lorda Disperdente: ciò che era ormai assodato rimesso in discussione
di Matteo Masolini - 14/12/2020
La superficie Lorda Disperdente è ormai un concetto chiaro e univoco per i tecnici che, in Italia, si occupano di efficienza energetica e progettazione termotecnica.
La Superficie Lorda Disperdente e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
La definizione di Superficie Lorda Disperdente viene ribadita nell’Articolo 2 del DM Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015, che cita:
“superficie disperdente, S (superficie disperdente S (m2)): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione!”
Tutti i tecnici che redigono APE, predispongono pratiche di detrazione fiscale oppure elaborano delle Legge 10, si scontrano tutti i giorni con questa definizione.
Soprattutto chi redige la Legge 10, che mai come in questo periodo storico, proprio grazie al Superbonus del 110%, sta diventando sempre più importante, deve avere ben chiaro come si calcola la Superficie Lorda Disperdente perché solo così saprà individuare in modo corretto su quale tipo di intervento dovrà eseguire le verifiche di legge, come spieghiamo proprio nel nostro corso 10 in Legge 10!
Fino a questo punto tutto era estremamente chiaro.
Ovvero per calcolare la superficie disperdente era sufficiente identificare quali fossero le zone climatizzate, ovvero dotate di impianto di riscaldamento, e valutare quali fossero le superfici delle pareti che delimitavano quella zona riscaldata dalle zone climatizzate ad una differente temperatura, non climatizzate oppure esterne.
La Superficie Lorda Disperdente e l’impianto termico per l’Ecobonus
Questa definizione e questo approccio metodologico era estremamente importante anche per valutare la possibilità o meno di accedere all’Ecobonus, in quanto era di vitale importanza che l’immobile su cui si andava ad accedere alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica risultasse riscaldato.
Senza un impianto di riscaldamento infatti non si generava alcuna superficie disperdente e non era possibile accedere al classico Ecobonus.
La ratio della norma era infatti quella di incentivare l’efficientamento energetico e quindi la dispersione del calore che non poteva esserci nel momento in cui l’immobile, anche se fatiscente, fosse stato sprovvisto proprio dell’impianto di riscaldamento.
La Superficie Lorda Disperdente e l’impianto termico per il Superbonus 110%
Invece con l’introduzione del Superbonus del 110%, si sono iniziate a complicare le cose.
Primo perché il Superbonus del 110% è stato paventato a Marzo quando il quadro normativo non era ancora chiaro.
Secondo perché la complessità dell’architettura normativa ha creato molta confusione tra i tecnici che operano in questo settore.
Terzo perché per la prima volta, oltre all’Agenzia delle Entrate ed ai tecnici dell’ENEA, anche il MEF ha iniziato a pubblicare dei documenti di risposta ai quesiti tecnici più frequenti.
Il Superbonus del 110%, previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, ha introdotto il concetto di interventi trainanti ed interventi trainati.
Anche in questo caso il concetto di Superficie Lorda Disperdente è fondamentale per fare le prime valutazioni e per poi impostare la successiva pratica di Legge 10, che è obbligatoria, pena il rischio di perdere proprio la Detrazione Fiscale in caso di successivo controllo da parte degli Enti preposti.
Per accedere a questo tipo di detrazione infatti, a parte alcuni rarissimi casi, è indispensabile effettuare almeno un intervento di tipo trainante al quale poi possono essere connessi altri interventi trainati che vedono l’aliquota allineata al 110% nel caso di superamento di due classi energetiche a seguito degli interventi di riqualificazione.
Il Superbonus 110% e l’isolamento termico a cappotto
Il primo intervento trainante che viene citato nell'art. 119 del Decreto Rilancio è proprio quello dell’isolamento termico, e afferma che è necessario effettuare l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Questo articolo, oltre a dare questa definizione, richiama la legge n. 90 del 2013, che modifica il Decreto n. 192/2005, che richiama a sua volta il concetto di Superficie Lorda Disperdente così come già descritta nella prima parte di questo articolo.
In contemporanea però il MEF, nella persona del Sottosegretario Alessio Villarosa, ha emanato alcune FAQ, già più volte integrate e revisionate, con lo scopo apprezzabile di aiutare il tecnico a districarsi nel marasma di norme che regolano appunto il 110%.
Ma sul tema della Superficie Lorda Disperdente si possono trovare delle interpretazioni proprio in queste FAQ, nello specifico nella FAQ 4.10 e nella FAQ 9.7, che invece di chiarire alcuni aspetti hanno generato ancora più confusione
4.10. Ai fini del rifacimento del cappotto termico, come va calcolato il 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio? Si deve avere riguardo all’intero edificio o solo ai vani riscaldati?
Secondo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli
unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità
immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici
plurifamiliari.
Come illustrato, l’agevolazione si applica se l’intervento di
isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio. Quest’ultima ai fini della
determinazione dell’ambito di applicazione, è la superficie
esterna, espressa in metri quadrati, che delimita, verso l’esterno
ovvero verso ambienti non climatizzati, il volume lordo
climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare, misurata
all’estradosso delle chiusure di separazione.
9.7 Condominio con 10 unità abitative di cui solamente una non ha impianto termico. Posso eseguire il cappotto anche sulle pareti esterne di quest’ultima ed accedere al 110% per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico?
Sì, è possibile accedere al 110% anche per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico.
Queste risposte hanno gettato in confusione molti tecnici perché entrano, almeno parzialmente, potenzialmente in contrasto con la definizione di Superficie Lorda Disperdente richiamata dalla legge n° 90 del 2013 e sulla stessa fruizione del vecchio ecobonus per il quale l'immobile riscaldato era una condizione imprescindibile.
Leggendo le FAQ del MEF infatti pare chiaro che anche se un condominio avesse degli appartamenti sprovvisti di impianto termico, magari perché ancora al grezzo, possano comunque partecipare al 110%. La ratio potrebbe essere quella di fare partecipare a questo incentivo proprio quegli appartamenti che sono rimasti al grezzo e che in futuro quindi avrebbero un giovamento dal punto di vista energetico per il fatto che siano stati provvisti di cappotto.
Vero è che sarebbe il caso di mettere un limite alle categorie catastali che potrebbero eventualmente avere questo beneficio per fugare qualsiasi dubbio su cosa possa essere una zona priva di impianto che trovi accesso al Superbonus del 110%.
Il mio auspicio è che l’ENEA, che è l’ente tecnico deputato poi della preparazione dei portali e dei controlli tecnici, sviluppi delle FAQ proprio per fare chiarezza su questo punto.
Ma la mia personale interpretazione è che non si possano contrastare le Direttive Nazionale e quelle Regionali che regolano l’efficienza energetica nel nostro Paese, e l'interpretazione del MEF va letta al netto della dicitura riportata in calce alle FAQ: “Le presenti FAQ svolgono una funzione meramente descrittiva ed a carattere sommario e non costituiscono documento di prassi. Sono frutto di riflessioni tecniche prive di valenza ufficiale ed in nessun caso sono opponibili alle valutazione di merito degli Enti competenti per materia.”
In questo momento in cui ancora alcune lacune normative devono essere chiarite, il mio consiglio è quello di operare solo dove le norme sono estremamente chiare, senza rischiare nei casi in cui le interpretazioni lascino spazio a dubbi.
Trovo difficile che queste interpretazioni in futuro non si allineeranno proprio con la Normativa Nazionale che regola la Relazione Tecnica dei Requisiti Minimi, detta comunemente Legge 10. E le modalità di calcolo della Superficie Lorda Disperdente dovranno essere le stesse sia per la Legge 10, che per l’accesso al Superbonus.
Questo perché praticamente il 100% degli interventi che permetteranno l’accesso al Superbonus avranno l’obbligo di presentazione della Legge 10, che ha regole ben precise di compilazione e calcolo (anche della Superficie Lorda Disperdente).
Da questo si evince la fondamentale importanza di essere in grado di compilare oggi la pratica di Legge 10.
Proprio per questo uno dei nostri percorsi, 10 in Legge 10, spiega in modo estremamente chiaro e pratico come realizzare e compilare questa pratica.
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A cura di Ing. Matteo
Masolini
CEFTI Centro Formativo Termotecnico Italiano
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