Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: entro quando fare l’atto di acquisto?
di Redazione tecnica - 23/11/2020
Nel caso di acquisto di case antisismiche i cui lavori si protraggono oltre il 31 dicembre 2021, si può fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli acconti pagati entro la finestra temporale agevolata prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)?
Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere il direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione sul Superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in cui sono stati forniti nuovi interessanti contributi utili a dirimere la nebbia formatasi in questi primi mesi di vigenza delle nuove agevolazioni fiscali.
Risposta che era già stata fornita con la risposta 2 Novembre 2020, n. 515 ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazioni per acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre 2021” che, sebbene confermi quanto già affermato, rimarca la necessità di un “testo unico dei chiarimenti” in materia di superbonus.
Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: cosa dice la norma
Nel corso dell’audizione, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 per il quale qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio, tale detrazione è elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: l’atto di acquisto
Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l’agevolazione a tale data è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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