Superbonus 110% e riqualificazione energetica edifici: le spese da portare in detrazione
di Redazione tecnica - 10/10/2020
Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posso portare in detrazione anche le spese del tecnico che si è occupato della progettazione degli interventi di isolamento termico?
Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
Oggi rispondiamo ad una nuova risposta che riguarda il superbonus 110% ed in particolare le spese ammesse alla detrazione fiscale. Come sempre, per rispondere, non ci inventiamo nulla e prendiamo come riferimento l'impianto normativo relativo alle nuove detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, ovvero:
- il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
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