Superbonus 110%: le prestazioni professionali sono sempre spese detraibili?
di Gianluca Oreto - 08/12/2020
Superbonus 110%: quello delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è un progetto ambizioso volto a riqualificare energeticamente e strutturalmente il parco immobiliare italiano.
Superbonus 110% e le due grosse problematiche
L'istituzione del nuovo superbonus sconta però due grosse problematiche:
- la prima è relativa allo strumento legislativo utilizzato, il decreto legge, che ha necessitato di 139 giorni per avere un quadro normativo completo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- la seconda riguarda la comunicazione lasciata passare a livello istituzionale del "tutto gratis".
La prima problematica ha causato un fermo dei cantieri per i quattro mesi e mezzo che sono stati necessari per avere un quadro normativo che si è completato solo il 5 ottobre 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del MiSE (Requisiti tecnici e Asseverazioni). Un blocco del settore recentemente certificato dal Cresme nel rapporto dal titolo "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione" presentato alla Camera dei Deputati, che fa il punto sull'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
Secondo le analisi del Cresme, benché l'emergenza Covid-19 sia una causa concorrente, la causa principale della contrazione dell'attività edilizia è da ricercare proprio nel superbonus 110% che ha causato un differimento dell'attività edilizia in attesa del pieno avvio del percorso attuativo.
La seconda grande (enorme) problematica è relativa alla comunicazione lasciata passare a livello istituzionale con il messaggio "tutto gratis" che ricalca molto una vecchia pubblicità che invitava i proprietari di casa ad intervenire sulla propria abitazione e che sarebbe servita "solo" la firma di un tecnico sull'asseverazione dei lavori. Considerazioni sbagliate e umilianti per un professionista che ha impiegato anni per studiare, conoscere le norme, aggiornarsi continuamente, fare esperienza sul campo e trovare soluzioni che non sono mai "standard" ma si adattano al mutevole scenario che gli si prospetta.
Superbonus 110%: cosa fare per avviare i lavori?
Partiamo subito da una considerazione di base: qualsiasi intervento previsto dal Decreto Rilancio (cappotto termico, sostituzione impianto di riscaldamento e miglioramento sismico) deve necessariamente passare da un audit preliminare della condizione di partenza.
Un audit che parte da una valutazione dei requisiti previsti dalla normativa in merito a:
- soggetti beneficiari
- possibilità di intervento
- conformità edilizia
Un professionista chiamato da un committente deve valutare per prima cosa se l'intervento richiesto può rientrare tra quelli previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, quindi se esistono i presupposti: è un condominio? è una unità immobiliare con accesso autonomo? è un edificio unifamiliare? è un edificio composto da più unità immobiliari interamente possedute da un unico proprietario?
Domande dalla cui risposta discende qualsiasi considerazione.
Da qui si passa all'intervento richiesto. Coinvolge le parti comuni? riguarda un edificio posseduto da un unico proprietario? Valutazioni preliminari che possono anche condurre verso un "non si può intervenire con il superbonus" e che vanno adeguatamente riconosciute ad un professionista che spende del tempo per valutarle.
Dopo aver chiare queste risposte si passa a quella che in passato ho definito la "road map" delle attività professionali preposte all'avvio dell'intervento:
- contattare un professionista per la verifica di conformità urbanistico-edilizia, ricordando che come previsto dall'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, nel caso di intervento sulle parti comuni, la verifica si deve riferire unicamente alle parti comuni stesse; mentre se si interviene su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, occorre che la conformità sia riferita all'immobile della sua interezza (ricordiamo che come previsto dall'art. 49 del Testo Unico Edilizia non si può fruire di detrazioni fiscali per lavori effettuati su immobili che presentano degli abusi).
Dopo aver verificato che esistono i presupposti edilizio-urbanistici per fruire di qualsiasi detrazione fiscale, si potrà procedere con la seconda fase preliminare, ovvero:
- nel caso di riqualificazione energetica contattare un esperto di diagnosi energetica per far realizzare una analisi dell'edificio, con annesso APE che ne determini la classe di partenza e i possibili miglioramenti (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare);
- nel caso di riqualificazione strutturale contattare un esperto di strutture che possa analizzare la situazione di partenza e i possibili interventi di miglioramento (attività professionale anche questa che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare).
Sia nel caso di riqualificazione energetica che di miglioramento strutturale servirà poi far realizzare un progetto con annesso computo metrico (attività professionale che si paga a prescindere da qualsiasi intervento si sceglierà di fare).
A questo punto, verificato che esistono tutte le condizioni e realizzato un progetto esecutivo, il committente avrà davanti due opzioni (che non sono lo sconto in fattura e la cessione del credito):
- trovare un'impresa per far realizzare i lavori e in questo caso potrà portare in detrazione tutte le spese sostenute per i professionisti che hanno lavorato per lui per l'audit iniziale e i progetti;
- decidere di non fare i lavori consapevole che i professionisti che hanno lavorato per lui dovranno comunque essere pagati.
Nel caso in cui in fase preliminare il tecnico rilevi delle problematiche che non consentono l'accesso al superbonus, la sua attività professionale (chiamatela perizia, consulenza, audit o come volete) è comunque un costo da sostenere.
Ricordiamo, pure, che come previsto dal Decreto Requisiti tecnici sono ammessi alla detrazione, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione degli interventi, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Concludo ricordando che il professionista lavora per il committente, lo tutela e non deve essere considerato come "costo" ma come garanzia affinché le lavorazioni procedano nel migliore dei modi.
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A cura di Ing. Gianluca Oreto
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