Superbonus 110%: le tabelle riepilogative di tutti gli interventi ammessi a Ecobonus e Sismabonus
di Redazione tecnica - 28/07/2020
Superbonus 110%: mentre contribuenti, tecnici e imprese sono in attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi del Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa guida fiscale e una nuova area tematica relativamente alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: le tabelle riepilogative dell'Agenzia delle Entrate
Benché la guida dell'Agenzia delle Entrate riporti alcuni piccoli refusi (si veda ad esempio la risposta alla FAQ 26 non aggiornata alle modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni) e non dia attuazione a quanto richiesto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, sono comunque inserite tante utili informazioni di riepilogo tra le quali alcune tabelle che riassumono le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), antisimici (Sismabonus), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici nonché gli interventi ammessi al superbonus 110%.
Di seguito le tabelle riepilogative dell'Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus)
Tipo di intervento | detrazione massima |
riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) | 60.000 euro |
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 euro |
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria |
30.000 euro |
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000 euro |
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili |
30.000 euro |
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | non è previsto un limite massimo di detrazione |
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 euro |
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% | non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare
complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell’80 o 85% | non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare
complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi antisismici (sisma bonus)
75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore | 85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori | ||
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali | |||
RIPARTIZIONE della detrazione |
5 quote annuali | ||
IMMOBILI INTERESSATI | qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive |
La detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica (in vigore dal 2017)
85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori) | |
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione |
96.000 euro per ogni unità immobiliare |
RIPARTIZIONE della detrazione |
5 quote annuali |
LE CONDIZIONI |
|
Edifici condominiali: la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica (in vigore dal 2018)
85% se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio |
|
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione |
136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio |
RIPARTIZIONE della detrazione |
10 quote annuali |
LE CONDIZIONI |
|
ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste
Interventi ammessi al superbonus
Tipo di intervento | spesa massima |
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
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interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. |
|
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi
dall’esterno per
la sostituzione
degli impianti di
climatizzazione invernale
esistenti con impianti
per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. |
euro 30.000 |
interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1- bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento. | limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. | euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale |
Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di
accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e,
comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. |
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico
delle superfici opache o di
sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati |
euro 3.000 |
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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