Superbonus 110%, pronto il provvedimento, il modello per la cessione del credito e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
di Redazione tecnica - 08/08/2020
Superbonus 110%: tutto pronto per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per il miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: dopo i provvedimenti del MiSE ecco quelli dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:
- la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Superbonus 110%: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su beneficiari e costi agevolabili
Come chiarito in una nota dell’ultima ora dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere al Superbonus 110%:
- i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
- gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.
Tra i costi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel plafond:
- i costi per i materiali;
- le spese per la progettazione;
- le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari
Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Le regole per le partite Iva e i condomini
Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Le altre spese agevolabili
La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Come fruire dell’opzione alternativa
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può
essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre
2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si
sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal
provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli
intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto
riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o
dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti
sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la
comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che
rilascia il visto di conformità.
Le istruzioni per cessionari e fornitori
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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