Superbonus 110%: quando e come optare per la cessione del credito?
di Redazione tecnica - 15/09/2020
Superbonus 110%: l'aspetto probabilmente più importante ma certamente più interessante della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rappresentato dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della fruizione del beneficio fiscale in 5 anni.
Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Mentre l'art. 119 del Decreto Rilancio ha istituito una nuova possibilità per i contribuenti che potranno migliorare l'efficienza energetica e la qualità strutturale del proprio immobile a costo (quasi) zero, il successivo art. 121 ha previsto due opzioni alla normale fruizione del beneficio fiscale in 5 anni:
- lo sconto in fattura, effettuato direttamente dal fornitore fino all'ammontare complessivo della spesa;
- la cessione del credito, effettuata dal contribuente che ha effettuato l'intervento, ha maturato la detrazione fiscale del 110% e intende "venderla" ad un istituto di credito per ricevere immediatamente la liquidità necessaria per effettuare gli interventi.
Come previsto, oltre alla normale documentazione necessaria per la fruizione del Superbonus, per poter scegliere di una delle due opzioni, è necessario richiedere e ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Superbonus 110%: modalità per esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
Le modalità relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 al quale è allegato il modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Superbonus 110%: come si presenta la comunicazione per la cessione del credito?
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento n. 283847/2020, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: entro quando si presenta la comunicazione per la cessione del credito?
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.
Superbonus 110%: come si compila la comunicazione per la cessione del credito?
Il modello per la comunicazione dell'opzione scelta si compone delle seguenti sezioni:
- “Dati del beneficiario” e “Dati relativi al rappresentante del beneficiario”;
- “Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
- “Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
- “Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: dati del beneficiario e del rappresentante del beneficiario
Nella sezione “Dati del Beneficiario” deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che comunica l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.
Nella sezione “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto.
Il firmatario autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: condominio
Nella sezione “Condominio” deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L’indicazione del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo “Condominio minimo” va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministra tore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: impegno alla presentazione telematica
Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: Visto di conformità
La sezione “Visto di conformità” è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241/1997. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: Asseverazione efficienza energetica
La sezione “Asseverazione efficienza energetica” deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: Asseverazione rischio sismico
La sezione “Asseverazione rischio sismico”, invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l’asseverazione.
Superbonus 110% e comunicazione opzione: Asseverazione efficienza energetica e rischio sismico
In entrambe le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” deve, inoltre, essere barrata la casella “Polizza assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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