Sviste e riviste
22/12/2006
Com’è evidente leggendo il testo della nuova finanziaria le nuove
costruzioni piacciono al Governo, che nella formulazione del
disegno di legge ha previsto corposi incentivi per quanto concerne
la realizzazione di nuove costruzioni che abbiano determinate
caratteristiche.
Tre sono, infatti, le disposizioni previste a favore delle nuove costruzioni ed in particolare:
Il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane (GIFI) dell’Associazione Energia aderente alla Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) ha gradito, in particolare, alcune linee guida fissate dal Ministero, riguardanti in particolare la semplificazione delle procedure autorizzative, l’auspicabile eliminazione di effetti speculativi da parte di soggetti certamente non interessati allo sviluppo del settore, la volontà di favorire lo sviluppo e la diffusione di soluzioni architettonicamente integrate.
Per quanto concerne le tariffe incentivanti, il GIFI ha individuato tre tipologie di impianti, indicando, per il 2007, la tariffa minima di 0,44 €/kWh per gli impianti a terra o su edifici in assenza di integrazione e valori superiori per soluzioni integrate con gli edifici stessi, in modo da favorire gli “edifici fotovoltaici” e non quelli “con fotovoltaico”. I valori delle tariffe andrebbero, inoltre, aggiornati annualmente con un decremento del 5%, maggiorato del valore dell’inflazione, questo affinché le tariffe richiamino l’interesse di investitori privati ed istituzionali. Attualmente le tariffe incentivanti previste sono le seguenti:
Ricordiamo le tre tipologie di impianti previste dal comma 1 dell’art. 2:
© Riproduzione riservata
Tre sono, infatti, le disposizioni previste a favore delle nuove costruzioni ed in particolare:
- il comma 350 della finanziaria approvata al Senato, che modifica il comma 72 dell’art. 18, prevede che nei regolamenti edilizi comunali “ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’istallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”;
- il comma 351, identico al comma 73 dell’art. 18, favorisce la costruzione di edifici di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, mediante la riduzione del 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione;
- il comma 352, che sostituisce il comma 74 dell’art. 18, prevede la costituzione di un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per l’attuazione delle riduzioni previste dal comma 351.
Il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane (GIFI) dell’Associazione Energia aderente alla Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) ha gradito, in particolare, alcune linee guida fissate dal Ministero, riguardanti in particolare la semplificazione delle procedure autorizzative, l’auspicabile eliminazione di effetti speculativi da parte di soggetti certamente non interessati allo sviluppo del settore, la volontà di favorire lo sviluppo e la diffusione di soluzioni architettonicamente integrate.
Per quanto concerne le tariffe incentivanti, il GIFI ha individuato tre tipologie di impianti, indicando, per il 2007, la tariffa minima di 0,44 €/kWh per gli impianti a terra o su edifici in assenza di integrazione e valori superiori per soluzioni integrate con gli edifici stessi, in modo da favorire gli “edifici fotovoltaici” e non quelli “con fotovoltaico”. I valori delle tariffe andrebbero, inoltre, aggiornati annualmente con un decremento del 5%, maggiorato del valore dell’inflazione, questo affinché le tariffe richiamino l’interesse di investitori privati ed istituzionali. Attualmente le tariffe incentivanti previste sono le seguenti:
Modalità operativa |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2) |
Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3) |
1. Impianti operanti in regime di scambio sul posto |
0,36 |
0,38 |
0,42 |
2. Impianti non operanti in regime di scambio sul posto |
0,30 |
0,38 |
0,42 |
Ricordiamo le tre tipologie di impianti previste dal comma 1 dell’art. 2:
- b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
A cura di Gianluca
Oreto
© Riproduzione riservata
- Tag: