TAR Abruzzo: Conferma il carattere fittizio del taglio delle ali nel calcolo per individuare le offerte anomale
di Redazione tecnica - 22/09/2020
La sentenza 21 settembre 2020, n. 320 del Tar Abruzzo conferma quelle del Tar Catania, 9 marzo 2020 n. 610, del Tar Campania Napoli Sez. I, 4 maggio 2020, n. 1626, del Tar Piemonte, 27 aprile 2020, n. 228; Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, sentenza 16 luglio 2020, n. 611) in cui, in pratica il cd. “taglio delle ali” mira “ad evitare condizionamenti delle medie, secondo un'operazione concepita dal legislatore solo come strumento di calcolo e, quindi, "virtuale", con conseguente accantonamento temporaneo delle offerte che si collocano oltre la soglia di anomalia senza che la stessa possa comportare un'esclusione automatica dalla gara delle imprese che hanno presentato delle offerte che vanno a ricadere nella suddetta soglia”.
"Taglio delle ali” sia uno strumento aritmetico di carattere fittizio
Sulla base del tenore letterale dell’art. 97 (Offerte anormalmente basse), comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 ed alla luce di una lettura teleologica del meccanismo introdotto dal Legislatore nonché del principio di tassatività delle cause di esclusione, deve ritenersi che il cd. “taglio delle ali” sia uno strumento aritmetico di carattere fittizio e adottato per ragioni di mero calcolo, ponendosi lo stesso nel ristretto ambito del sub-procedimento volto ad individuare la soglia di anomalia delle offerte.
Corretta applicazione del meccanismo nella sentenza del Tar Abruzzo
Nel caso oggetto della sentenza del Tar Abruzzo, l’Amministrazione, ad un più approfondito esame della questione e facendo corretta applicazione del meccanismo del taglio delle ali, ha rivisto il proprio operato, revocando la precedente proposta di aggiudicazione adottata, questa sì, su un’errata interpretazione dellostrumento di che trattasi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: