TAR Campania: Distanza dalle costruzioni e dai confini

28/01/2014

Con sentenza n. 506 del 24 gennaio 2014 il Tar Campania-Napoli ha chiarito che ai fini del computo delle distanze tra edifici assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura.
Ciò significa, quindi, che nelle distanze rientrano anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza.

Il Tar ha inoltre affermato che, “qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione e non è quindi consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (cfr. C.d.S., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2458; Cass. Civ., sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), con la conseguenza che la distanza dal confine prescritta dallo strumento urbanistico è assoluta”.
E cosa accade per i volumi di autorimesse a servizio di nuove unità immobiliari a destinazione abitativa posti a piano terra?
Legittimamente non vengono computati nel calcolo della volumetria e della superficie assentibile, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 24 marzo 1989, poiché la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è possibile sia nel sottosuolo, sia al pianterreno dei fabbricati.

A cura di Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza