TAR Napoli: Per la costruzione di un balcone necessario il Permesso di costruire
14/12/2017
Il TAR di Napoli con la sentenza 28 novembre 2017, n. 5643 interviene sul ricorso presentato da un privato contro un’amministrazione comunale in riferimento all’ordine di demolizione relativo alla "Costruzione di un balcone di m. 1,30 X 7,00 previa trasformazione della preesistente finestra in un vano di accesso allo stesso".
I giudici, nella sentenza in argomento, hanno ritenuto che l’inserimento di un balcone, in ragione dell’incremento di superficie (ancorché accessoria) che comporta e, comunque, per effetto della modifica dei prospetti, non può che qualificarsi come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt.3, c. 1, lett. d) e 10, c.1, lett. c) del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, non potendo viceversa configurarsi un mero intervento di manutenzione (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/10/2011 n. 5431; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VII, 07/06/2012, n. 2717).
Appare, dunque, pienamente giustificata l’applicazione della sanzione demolitoria in quanto, in presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15 luglio 2010 , n. 16807; sez. VII n. 1624 del 28.3.2008).
In allegato la sentenza 28 novembre 2017, n. 5643
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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