TARIFFE AUTOSTRADALI E CANONI ANNUI
21/12/2006
Le tariffe autostradali possono aumentare solo con un effettivo
miglioramento della qualità del servizio agli utenti, lo ha detto
il Ministro alle Infrastrutture Di Pietro. I previsti aumenti che
sarebbero dovuti scattare dal prossimo gennaio al momento sono
bloccati. Il Maxiemendamento alla Finanziaria 2007 al comma 1021
prevede che il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto
dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive
modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni, è soppresso e che solo a decorrere dal
1 gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte
le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari:
Il Ministro Di Pietro ha confermato inoltre quanto previsto al comma 1020 del Maxiemendamento ovvero che a decorrere dal 1 gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Secondo quanto indicato al comma 1022 del Maxiemendamento è stato istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota di questo fondo sarebbe destinata all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, verrà inoltre soppresso e l’ANAS Spa subentrerà nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
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- a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009;
- b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2009.
Il Ministro Di Pietro ha confermato inoltre quanto previsto al comma 1020 del Maxiemendamento ovvero che a decorrere dal 1 gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Secondo quanto indicato al comma 1022 del Maxiemendamento è stato istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota di questo fondo sarebbe destinata all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, verrà inoltre soppresso e l’ANAS Spa subentrerà nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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