TASSA SULLE GARE

15/01/2007

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con una delibera del 10 gennaio scorso è intervenuta sul problema relativo alla tassa sulle gare.
Nella delibera viene precisato che dall’1 febbraio prossimo le gare al di sotto i 150 mila euro saranno esentate dal pagamento della tassa mentre il contributo viene esteso, al di sopra dei 150 mila euro, a tutti gli appalti compresi quelli che riguardano i servizi e forniture che nel periodo di prima applicazione erano esenti.

La delibera non aggiunge nessuna novità in merito ai soggetti tenuti alla contribuzione che vengono confermati:
  • nelle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. n. 163/2006;
  • negli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente;
  • negli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel precisare che la tassa era stata prevista dalla Finanziaria 2006 che tagliando i fondi all’Autorità, aveva posto il “sostentamento” della stessa a carico degli utenti diretti e, quindi, delle amministrazioni pubbliche in quanto stazioni appaltanti e le imprese partecipanti alle gare, nonché delle società di attestazione (SOA) puntualizziamo che l’attuale delibera, pur tagliando la tassa per le gare di importo inferiore a 150 mila euro, non modifica la tassa per gli importi superiori che vengono confermati e che sono i seguenti:
Fascia di importo
(in migliaia di euro)
Quota per le stazioni appaltanti (in euro)
Quota per ogni partecipante (in euro)
da 150 a 500
150,00
30,00
da 500 a 1.000
250,00
50,00
da 1.000 a 5.000
400,00
80,00
oltre 5.000
500,00
100,00
La delibera dell’Autorità all’articolo 3 specifica e conferma le modalità e termini di versamento della contribuzione che deve essere effettuata secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.

Per ultimo vale la pena ricordare che il TAR di Palermo con Sentenza n. 3888 del 11 dicembre 2006 ha precisato che l’eventuale omissione del versamento della tassa sulle gare non è sanabile a posteriori principalmente per il rispetto della par condicio dei partecipanti ed il mancato pagamento della Tassa sulle gare al momento di presentazione dell'offerta causa l’esclusione dalla procedura di gara stessa.

Le nuove regole entreranno in vigore dall’1 febbraio prossimo e per i bandi pubblicati fino al 31 gennaio continuano, quindi, la tassa continuerà ad essere applicata anche alle gare di importo inferiore a 150 mila euro mentre non sarà applicata alle gare relative agli appalti di servizi e forniture.
Dal punto di vista del gettito complessivo, l’esclusione dal campo di applicazione del prelievo delle gare sotto i 150 mila euro dovrebbe venire ampiamente compensata dall’estensione del contributo agli appalti di servizi e forniture. Si tratta, infatti, di un mercato molto ampio che include tutti gli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione.

A cura di Paolo Oreto


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