TASSAZIONE ORDINARIA

16/08/2006

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 99/E del 3 agosto scorso è intervenuta in merito alla determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico posseduti in regime d'impresa.
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede che "in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato".

La circolare n. 2/E del 2006, recependo l’evoluzione dell’orientamento della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze n. 10860 e n. 10862 del 23 maggio 2005), ha chiarito che il criterio catastale di cui al citato articolo 11 trova applicazione sia nel caso di locazione ad uso abitativo, sia nel caso di locazione ad uso diverso.
L’articolo 90 del TUIR prevede le ipotesi in cui, in deroga all’ordinario criterio analitico, il reddito degli immobili posseduti in regime d’impresa debba concorrere a formare il reddito complessivo secondo i criteri catastali di cui al capo II del titolo I del TUIR: in sostanza si tratta di tutti quei casi di immobili c.d. "patrimoniali", ovvero non costituenti beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Dal combinato disposto delle citate disposizioni emerge come il predetto comma 2 dell’articolo 11 - che prevede un criterio catastale di determinazione del reddito limitatamente agli immobili di interesse storico e/o artistico - possa trovare applicazione all’interno delle norme che disciplinano il reddito d'impresa esclusivamente nel caso degli immobili c.d. "patrimoniali" e non anche relativamente ad immobili che rappresentino beni merce o strumentali per l’esercizio dell’impresa.

La tesi della inapplicabilità del menzionato articolo 11 ai beni strumentali posseduti da società, trova conferma anche in un parere dell’Avvocatura generale dello Stato che ha precisato come "tutti i beni appartenenti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice (...) vanno considerati come relativi all’impresa a prescindere dalla loro concreta destinazione, in quanto sulla base dell’art. 77, 2 comma, e 95 T.U.I.R. (nel nuovo TUIR rispettivamente art. 65, comma 2, e 81) sussiste una presunzione assoluta di strumentalità.
Ciò comporta che la determinazione del reddito, anche in riferimento ai beni immobili, per le società deve necessariamente avvenire in base ai ricavi realizzati in contrapposizione ai correlativi costi con esclusione quindi delle regole catastali".
Tutto ciò considerato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini dell'applicazione dell’IRES e dell’IRAP, gli immobili di interesse storico e/o artistico posseduti dalla Società, non rientrando nella categoria degli immobili c.d. "patrimoniali", debbano concorrere al reddito secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II del TUIR che caratterizzano il reddito d'impresa.

Per la determinazione del reddito dei predetti immobili, in altri termini, non risulta applicabile il criterio catastale di cui all’articolo 11, comma 2 della legge n. 413 del 1991.

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