TESTO UNICO SICUREZZA
17/07/2007
Novità sul fronte sicurezza. Il disegno di legge “Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia” si arricchisce di altre disposizione che
entreranno in vigore subito.
Analizziamo nel dettaglio le principali disposizione inserite all’interno del disegno di legge approvato dal Senato lo scorso 27 giugno.
Con l’art. 2 viene inserito l’obbligo di comunicare all’INAIL delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose o di malattie professionali, nel caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’art. 5 del amplia le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:
Secondo quanto afferma l’art. 7 del ddl, gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
© Riproduzione riservata
Analizziamo nel dettaglio le principali disposizione inserite all’interno del disegno di legge approvato dal Senato lo scorso 27 giugno.
Con l’art. 2 viene inserito l’obbligo di comunicare all’INAIL delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose o di malattie professionali, nel caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’art. 5 del amplia le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
Secondo quanto afferma l’art. 7 del ddl, gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
A cura di Gianluca
Oreto
© Riproduzione riservata
- Tag: