TIPOLOGIA DEI CONTRATTI
05/04/2006
Nell’articolo 53 del nuovo Codice che disciplina la tipologia dei
contratti, la novità sostanziale si trova al comma 2 dove sono
previsti, sostanzialmente tre forme di appalto e cioè:
a)quelli aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;
b)quelli aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione (definiti al comma 1-bis dell’articolo 19 della legge n. 109/1994 “appalti integrati”);
c)quelli aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo presentato dal concorrente in sede di offerta (definiti al comma 3 dell’articolo 20 della legge n. 109/1994 “appalti-concorso”).
Relativamente alle procedure di cui ai precedenti punti b) e c) vi è una sostanziale differenza con quanto previsto nell’articolo 19 della legge n. 109/1994 dove tali forme di appalto erano circoscritte a casi specifici ed in particolare ai lavori con elevata componente impiantistica e tecnologica.
Con l’articolo. 53 del nuovo codice non vi sono più vincoli per gli appalti aventi ad oggetto anche la progettazione anche se l’ente appaltate ha l’onere di motivare nella delibera le ragioni del ricorso alle tipologie di appalto in argomento in rapporto alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche del caso specifico.
Come si vede, quindi, l’amministrazione ha si l’obbligo di motivare, ma laddove ricorrano particolari esigenze può adottare il metodo del “progettare ed eseguire” per qualsiasi tipologia di opere purchè sussistano ragionevoli motivazioni di ordine tecnico-economico.
Nell’articolo 19 della legge n. 109/1994 era privilegiata l’adozione del sistema dell’appalto a corpo rispetto a quello a misura.
Nel. 53, comma 4 del nuovo codice viene liberalizzata la scelta da parte delle amministrazioni tra appalto a corpo e a misura, restituendo a questa seconda forma la possibilità di una sua vasta applicazione, conformemente alle esigenze di certezza e trasparenza corrispondenti agli interessi sia dell’amministrazione, sia dell’appaltatore.
Ma volendo esaminare puntualmente tutto l’articolo 53 del nuovo codice rileviamo che il comma 1 riproduce, limitatamente ai lavori pubblici, l’art. 19, comma 1 della legge n. 109/1994, che stabilisce come mezzi esclusivi di realizzazione dei lavori pubblici le due tipologie dell’appalto e della concessione.
La prescrizione di esclusività delle due tipologie di appalto e concessione:
- da un lato fa salvo il contratto di sponsorizzazione e l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
- dall’altro lato è idonea a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare.
Peraltro l’appalto, secondo la definizione comunitaria, può comprendere, oltre che la sola esecuzione, anche la progettazione, nonché l’esecuzione con qualsiasi mezzo.
Sembra opportuno confermare la scelta già operata dal legislatore italiano, che consente l’esecuzione con qualsiasi mezzo solo nell’ambito della figura del contraente generale, riservata agli appalti di maggiore importanza. Questo, quanto meno in una prima fase di entrata a regime dell’istituto del contraente generale, da poco introdotto nell’ordinamento italiano, onde verificare l’impatto di tale istituto nella pratica, in ordine all’ampiezza di utilizzo e ai problemi applicativi che insorgeranno.
Vendita di cosa futura e leasing immobiliare possono rientrare nella nozione di “esecuzione con qualsiasi mezzo” di lavori pubblici, e come tali nella definizione di appalto di lavori pubblici, con conseguente necessità del rispetto di procedure di evidenza pubblica (sulla vendita di cosa futura vedi anche art. 7 della legge n. 80/1987 e articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855).
La scelta tra le tre ipotesi di appalto (di sola esecuzione, di esecuzione e progettazione esecutiva, di esecuzione e progettazione esecutiva e definitiva) è lasciata alle motivate valutazioni delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità.
Rimane esclusa la possibilità di affidare al contraente prescelto, con l’appalto di lavori o la concessione di lavori, anche la progettazione preliminare.
Scompaiono, pertanto, le ipotesi tassative predeterminate dalla legge in cui la progettazione può essere affidata insieme all’esecuzione dei lavori.
Il comma 5 riproduce l’art. 19, comma 5 bis della legge n. 109/1994 per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione.
Il comma 6 e seguenti riproduce i commi 5 ter e seguenti dell’art. 19 della legge n. 109/1994, sul pagamento con datio in solutum, che attiene all’oggetto del contratto, sotto il profilo del prezzo. Si è però dettata una norma di coordinamento con la disciplina relativa alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
La disciplina dei commi da 6 a 11 è destinata ad essere completata dal regolamento (attualmente dispone l’art. 83 del DPR. n. 554/1999).
Il comma 12 riproduce l’ultimo inciso dell’art. 83 del DPR n. 554/1999, trattandosi di norma che è opportuno rilegificare, in quanto attiene al mutamento di destinazione del regime beni demaniali e patrimoniali indisponibili, regime disciplinato con legge.
© Riproduzione riservata
a)quelli aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;
b)quelli aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione (definiti al comma 1-bis dell’articolo 19 della legge n. 109/1994 “appalti integrati”);
c)quelli aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo presentato dal concorrente in sede di offerta (definiti al comma 3 dell’articolo 20 della legge n. 109/1994 “appalti-concorso”).
Relativamente alle procedure di cui ai precedenti punti b) e c) vi è una sostanziale differenza con quanto previsto nell’articolo 19 della legge n. 109/1994 dove tali forme di appalto erano circoscritte a casi specifici ed in particolare ai lavori con elevata componente impiantistica e tecnologica.
Con l’articolo. 53 del nuovo codice non vi sono più vincoli per gli appalti aventi ad oggetto anche la progettazione anche se l’ente appaltate ha l’onere di motivare nella delibera le ragioni del ricorso alle tipologie di appalto in argomento in rapporto alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche del caso specifico.
Come si vede, quindi, l’amministrazione ha si l’obbligo di motivare, ma laddove ricorrano particolari esigenze può adottare il metodo del “progettare ed eseguire” per qualsiasi tipologia di opere purchè sussistano ragionevoli motivazioni di ordine tecnico-economico.
Nell’articolo 19 della legge n. 109/1994 era privilegiata l’adozione del sistema dell’appalto a corpo rispetto a quello a misura.
Nel. 53, comma 4 del nuovo codice viene liberalizzata la scelta da parte delle amministrazioni tra appalto a corpo e a misura, restituendo a questa seconda forma la possibilità di una sua vasta applicazione, conformemente alle esigenze di certezza e trasparenza corrispondenti agli interessi sia dell’amministrazione, sia dell’appaltatore.
Ma volendo esaminare puntualmente tutto l’articolo 53 del nuovo codice rileviamo che il comma 1 riproduce, limitatamente ai lavori pubblici, l’art. 19, comma 1 della legge n. 109/1994, che stabilisce come mezzi esclusivi di realizzazione dei lavori pubblici le due tipologie dell’appalto e della concessione.
La prescrizione di esclusività delle due tipologie di appalto e concessione:
- da un lato fa salvo il contratto di sponsorizzazione e l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
- dall’altro lato è idonea a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare.
Peraltro l’appalto, secondo la definizione comunitaria, può comprendere, oltre che la sola esecuzione, anche la progettazione, nonché l’esecuzione con qualsiasi mezzo.
Sembra opportuno confermare la scelta già operata dal legislatore italiano, che consente l’esecuzione con qualsiasi mezzo solo nell’ambito della figura del contraente generale, riservata agli appalti di maggiore importanza. Questo, quanto meno in una prima fase di entrata a regime dell’istituto del contraente generale, da poco introdotto nell’ordinamento italiano, onde verificare l’impatto di tale istituto nella pratica, in ordine all’ampiezza di utilizzo e ai problemi applicativi che insorgeranno.
Vendita di cosa futura e leasing immobiliare possono rientrare nella nozione di “esecuzione con qualsiasi mezzo” di lavori pubblici, e come tali nella definizione di appalto di lavori pubblici, con conseguente necessità del rispetto di procedure di evidenza pubblica (sulla vendita di cosa futura vedi anche art. 7 della legge n. 80/1987 e articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855).
La scelta tra le tre ipotesi di appalto (di sola esecuzione, di esecuzione e progettazione esecutiva, di esecuzione e progettazione esecutiva e definitiva) è lasciata alle motivate valutazioni delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità.
Rimane esclusa la possibilità di affidare al contraente prescelto, con l’appalto di lavori o la concessione di lavori, anche la progettazione preliminare.
Scompaiono, pertanto, le ipotesi tassative predeterminate dalla legge in cui la progettazione può essere affidata insieme all’esecuzione dei lavori.
Il comma 5 riproduce l’art. 19, comma 5 bis della legge n. 109/1994 per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione.
Il comma 6 e seguenti riproduce i commi 5 ter e seguenti dell’art. 19 della legge n. 109/1994, sul pagamento con datio in solutum, che attiene all’oggetto del contratto, sotto il profilo del prezzo. Si è però dettata una norma di coordinamento con la disciplina relativa alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
La disciplina dei commi da 6 a 11 è destinata ad essere completata dal regolamento (attualmente dispone l’art. 83 del DPR. n. 554/1999).
Il comma 12 riproduce l’ultimo inciso dell’art. 83 del DPR n. 554/1999, trattandosi di norma che è opportuno rilegificare, in quanto attiene al mutamento di destinazione del regime beni demaniali e patrimoniali indisponibili, regime disciplinato con legge.
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