TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI
22/04/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008 è stato
pubblicato il Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 4
aprile 2008.
Il Comunicato a firma del Presidente dell’Autorità Luigi Giampaolino reca “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi”.
Nel comunicato, tra l’altro, viene precisato:
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Il Comunicato a firma del Presidente dell’Autorità Luigi Giampaolino reca “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi”.
Nel comunicato, tra l’altro, viene precisato:
- che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovra' essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome;
- che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008 e tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008;
- che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata, alla fase iniziale di esecuzione del contratto, alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, alla fase di conclusione del contratto ed alla fase di collaudo;
- che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o che non rispetti i termini di invio è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.
A cura di Paolo
Oreto
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