TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI
03/11/2006
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 2 ottobre, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre, fornisce una serie
di indicazioni operative sulla trasmissione telematica delle
comunicazioni all'anagrafe tributaria, in riferimento a quanto
stabilito dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria
per il 2005) che ha previsto nuovi dati e informazioni da
comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via
telematica.
Lo scopo è quello di consentire una maggiore affidabilità delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una più veloce fruizione delle stesse.
Il punto 2 del provvedimento, dispone che i soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari.
Tra le altre, le comunicazioni che devono essere inviate per via telematica sono:
L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet.
© Riproduzione riservata
Lo scopo è quello di consentire una maggiore affidabilità delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una più veloce fruizione delle stesse.
Il punto 2 del provvedimento, dispone che i soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari.
Tra le altre, le comunicazioni che devono essere inviate per via telematica sono:
- dati relativi ai bonifici per ottenere le detrazioni Irpef del 36% e del 41% sulle ristrutturazioni edilizie;
- estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici;
- domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi tenuti dagli Ordini professionali;
- dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione su natanti;
- dati relativi a iscrizioni e variazioni del registro aeronautico nazionale.
L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
- Tag: