TRATTAMENTO TRIBUTARIO

23/01/2006

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 17.1.2006, fornisce chiarimenti in merito all'estensione del trattamento speciale previsto dall’art. 11, comma 2, della L. 413/1991 agli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione; con detto trattamento speciale è prevista la determinazione del reddito mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è ubicato.
La circolare in argomento fa seguito alla precedente circolare n. 9 del 14.3.2005, con la quale l'Agenzia delle Entrate, preso atto delle pronunce della Corte Costituzionale e dell’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto non ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa che, in via generalizzata, negava l’estensione agli immobili di interesse storico e/o artistico, concessi in locazione, del trattamento speciale previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Con la presente circolare l’Agenzia delle entrate, preso atto dell’ulteriore evoluzione dell’orientamento della Corte di Cassazione, che ha risolto il contrasto interpretativo sorto all’interno della Corte medesima, ed acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura generale dello Stato - che si è espressa con nota n. P140817 del 24 ottobre 2005 ritiene che devono intendersi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’attuale orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e che, quindi, gli uffici devono riesaminare, caso per caso, il contenzioso pendente concernente la materia in esame e, ricorrendone i presupposti, a provvedere, se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto, al relativo abbandono secondo le modalità di rito, peraltro sinteticamente indicate nelle circolari n. 138/E del 15 maggio 1997 e n. 218/E del 30 novembre 2000.

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