TUTELA FINO A 70 ANNI

16/04/2007

Un rilevante passo avanti è stato fatto nel campo della tutela delle opere di design in quanto, con la conversione in legge del D.L. n. 10/2007, si stabilisce che il termine della tutela viene spostato da 25 a 70 anni dopo la morte dell’autore (o dopo quella dell’ultimo dei coautori), modificando, di fatto, l’articolo 44 del nuovo codice della proprietà industriale (Dlgs n. 30/2005).
Rispetto, quindi, alla norma generale della legge sul diritto d’autore (art. 25), relativa ai disegni e modelli, l’articolo 44 prima citato prevedeva un periodo di tempo di validità della tutela molto limitato, creando, anche, il contrasto con la direttiva 93/98/CE (art. 1) che si allinea alla legge sul diritto d’autore.

Con le recenti riforme (D. Lgs. n. 95/2001 e D. Lgs. n. 30/2005), quindi, gli elaborati del disegno industriale, ottenendone i requisiti, possono usufruire della tutela prevista sia dal codice della proprietà industriale (art. 31) che dalla legge sul diritto d’autore (art. 2) e, poiché le due protezioni sono cumulabili, è stata, inoltre, prevista dal legislatore una norma transitoria dato che si rischia di creare un cospicuo impatto sul mercato.
La norma transitoria, infatti, prevede che su tutti i modelli o disegni non brevettati o il cui brevetto fosse scaduto prima del 19 aprile 2001, non si possa applicare il diritto d’autore fino al 2011.
Questo, ovviamente, ha come conseguenza quella che, chiunque avesse in previsione di commercializzare dei disegni ormai di pubblico dominio, potesse prolungare di dieci anni il suo intento e i suoi investimenti.
E’ stato allora modificato l’art. 239 del codice della proprietà industriale, che conteneva questa norma transitoria, sancendo che la protezione del diritto d’autore è chiaramente esclusa per quei prodotti “realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”: i design ‘classici’ e i design che nel 2001 non erano stati brevettati come modelli o disegni, o il brevetto era scaduto, non potrebbero, quindi, godere della protezione nemmeno a partire dal 2011.
Questo, ovviamente, pare in contraddizione con i dettami comunitari perché se da un lato si cerca di tutelare il design fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, dall’altro, per le opere che fino al 2001 erano di dominio pubblico, non verranno tutelate.
A cura di Paola Bivona


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