TUTTO SUL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
18/10/2006
Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta,
attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla
base della rispettiva normativa di riferimento.
Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono
disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005 ,dalla Circolare INPS
n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale
Paritetica delle Casse Edili n:272/2005.
Chi può richiederlo:
Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i
consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di
delega.
Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni
appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le
SOA (Società Organismi di Attestazione).
Come richiederlo:
Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello
Unico Previdenziale (modalità principale) compilando le schermate
che appaiono a video.
La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo
alternativamente a www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende,
intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica
appaltanti) oppure a www.inail.it(aziende ed intermediari) o a
www.inps.it (aziende ed intermediari). Per le specifiche
riguardanti i codici di accesso al sistema informatico (PIN e
PASSWORD) consultare la funzione "AIUTO"del presente Sportello
Unico. I moduli cartacei, reperibili presso le strutture
territoriali di Casse Edili, INPS o INAIL, nonché scaricabili dal
presente Sportello Unico ovvero dai siti INTERNET di INPS ed INAIL,
devono essere debitamente compilati secondo le istruzioni riportate
sugli stessi.
Quando richiederlo:
Al momento della partecipazione alla gara e fino
all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli
obblighi contributivi.
La certificazione di regolarità contributiva deve essere
richiesta:
- Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in
edilizia:
- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- prima la stipula del contratto
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
- per il collaudo ed il pagamento del saldo finale
- Per lavori privati in edilizia:
- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA (denuncia inizio attività)
- Per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni:
-
- prima dell'inoltro della relativa istanza
- Per gli appalti di forniture:
- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione dell'ordinativo
- per il pagamento finale
- Per gli appalti di servizi:
- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia)
- Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in
convenzione o concessione:
- per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione.
Come si rilascia :
Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene
rilasciato al richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato
il CIP (codice identificativo della pratica). La richiesta del DURC
viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative
degli Enti, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità.
L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo
stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in
modalità di consultazione alla procedura informatica, sia
richiedendo ad una qualunque struttura territoriale degli Enti di
effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa
Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori
edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o
INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è
stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al
richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è
diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata
A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può
essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa
Edile, INPS o INAIL una "Ristampa" del DURC.
Tempi di rilascio:
Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa
acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Gli
Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa
documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia
ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità
contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la
presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini
istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora
l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine
assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle
informazioni in suo possesso.
Normativa di riferimento:
Legge n.266/2002;
Decreto Legislativo n.276/2003;
Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
successivi;
Decreto Legislativo n. 157/1995 e Decreto Legislativo n. 358/1992 e
successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successivi;
Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successivi;
Decreto Legislativo n. 196/2003;
Nota del Ministero del Lavoro su autonomi del 22 dicembre 2005 n.
3144;
Circolare INPS n. 9 del 27 gennaio 2006;
Chiarimenti INAIL su autonomi e sovvenzioni comunitarie;
Parere del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2005 su
autonomi;
Decreto Legge n. 273/2005 convertito con legge n. 51/2006
Informazioni ed avvertenze
La compilazione del modulo di richiesta del DURC comporta la piena
ed esclusiva responsabilità, penale ed amministrativa, dell'utente
in merito alle informazioni in esso riportate, qualora queste
dovessero rivelarsi mendaci. Il DURC rilasciato per lavori privati
in edilizia ha la validità di 90 giorni dalla data di rilascio.
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