Tar Lazio: Competenza esclusiva dell'architetto sugli immobili vincolati
02/12/2011
La seconda sezione del TAR del Lazio, con la sentenza n.
7997 del 17 ottobre 2011 è ritornata sul problema legato alla
competenza esclusiva degli architetti relativamente alla
progettazione e direzione dei lavori sugli immobili
vincolati e sugli edifici di rilevante interesse
artistico.
La norma di riferimento è l'articolo 52 del Regio Decreto 23/10/1925, n. 2357 il cui testo è il seguente: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".
La sentenza nasce da un ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dagli ingegneri Montresor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario contro il Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali e contro il Consiglio Nazionale Architetti PPC per l'annullamento del provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona aveva stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico, se non sottoscritti da un architetto.
La nuova sentenza del TAR del Lazio, in linea con altre precedenti sentenze, respinge il ricorso e precisa tra l'altro che "secondo l'interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, le cui affermazioni sono condivise dal Collegio, la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino “rilevante interesse artistico"."
Nella sentenza viene, anche, richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 382/97 in cui viene precisato che "i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l'intervento dell'ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti".
© Riproduzione riservata
La norma di riferimento è l'articolo 52 del Regio Decreto 23/10/1925, n. 2357 il cui testo è il seguente: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".
La sentenza nasce da un ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dagli ingegneri Montresor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario contro il Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali e contro il Consiglio Nazionale Architetti PPC per l'annullamento del provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona aveva stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico, se non sottoscritti da un architetto.
La nuova sentenza del TAR del Lazio, in linea con altre precedenti sentenze, respinge il ricorso e precisa tra l'altro che "secondo l'interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, le cui affermazioni sono condivise dal Collegio, la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino “rilevante interesse artistico"."
Nella sentenza viene, anche, richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 382/97 in cui viene precisato che "i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l'intervento dell'ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti".
A cura di Ilenia
Cicirello
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