Tar Lazio e Appalto integrato: Utilizzabili soltanto progetti approvati
18/03/2014
Il Tar del Lazio, sezione II quater, con sentenza n. 2180
del 28 febbraio 2013 è intervenuto in merito della valutazione,
nell'ambito degli “appalti integrati”, dei servizi di
architettura e di ingegneria resi nei confronti di pubbliche
amministrazioni e dei servizi resi nei confronti di committenti
privati.
Ci si riferisce all’articolo 263, comma 2 del Regolamento del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e ad un caso per il quale in sede di ricorso, veniva richiesta l’esclusione di un’impresa di costruzione da una gara per un appalto integrato poiché la stessa utilizzava referenze a servizi di architettura e di ingegneria svolti per l'impresa in sede di offerta, ma non approvati dall'amministrazione in quanto l'impresa non aveva vinto l'appalto integrato.
Il Tar Lazio ha ccettato la richiesta di esclusione dell’impresa ed ha confermato che la valutazione dei servizi svolti dall’impresa concorrente, deve essere riferita a progetti approvati dall’amministrazione.
Infatti, nel comma 2 dell’articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010 è precisato che sono valutabili i servizi iniziati, ultimati ed approvati non rilevando l’eventuale realizzazione dei lavori; nello stesso comma viene, altresì, precisato che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, purché venga fornita “prova dell’avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzatori o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”.
Il disposto normativo, quindi, è chiaro: l’impresa in questione non avrebbe potuto essere valutata per la mancanza di possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti poiché alcuni dei progetti posti a referenza non risultavano “approvati” cioè accettati dalla stazione appaltante ma, anche non eseguiti né tantomeno iniziati.
Inoltre, nel caso in cui si stia facendo riferimento a referenze per committenti privati, è necessario fornire determinate documentazioni per la relativa valutazione, quali ad esempio i certificati di regolare esecuzione delle opere.
© Riproduzione riservata
Ci si riferisce all’articolo 263, comma 2 del Regolamento del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e ad un caso per il quale in sede di ricorso, veniva richiesta l’esclusione di un’impresa di costruzione da una gara per un appalto integrato poiché la stessa utilizzava referenze a servizi di architettura e di ingegneria svolti per l'impresa in sede di offerta, ma non approvati dall'amministrazione in quanto l'impresa non aveva vinto l'appalto integrato.
Il Tar Lazio ha ccettato la richiesta di esclusione dell’impresa ed ha confermato che la valutazione dei servizi svolti dall’impresa concorrente, deve essere riferita a progetti approvati dall’amministrazione.
Infatti, nel comma 2 dell’articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010 è precisato che sono valutabili i servizi iniziati, ultimati ed approvati non rilevando l’eventuale realizzazione dei lavori; nello stesso comma viene, altresì, precisato che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, purché venga fornita “prova dell’avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzatori o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”.
Il disposto normativo, quindi, è chiaro: l’impresa in questione non avrebbe potuto essere valutata per la mancanza di possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti poiché alcuni dei progetti posti a referenza non risultavano “approvati” cioè accettati dalla stazione appaltante ma, anche non eseguiti né tantomeno iniziati.
Inoltre, nel caso in cui si stia facendo riferimento a referenze per committenti privati, è necessario fornire determinate documentazioni per la relativa valutazione, quali ad esempio i certificati di regolare esecuzione delle opere.
A cura di Gabriele
Bivona
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