Tari 2021: Le linee guida del MEF sui fabbisogni stardard
di Redazione tecnica - 04/01/2021
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021, ha pubblicato l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni.
Fabbisogni standard
Il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Costo del servizio rifiuti finanziato dalla Tari
Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell’art. 1, comma 668 della legge medesima.
Delibera ARERA
Successivamente, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)1. Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16 dell’Allegato A).
Linee guida per facilitare l’applicazione dei provvedimenti
Le nuove Linee guida, predisposte con la collaborazione di IFEL e di SOSE, hanno la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al 2021.
Differimento della scadenza al 31/01/2021
In proposito, va preliminarmente osservato che, in ragione della complessità del percorso di riformulazione e approvazione dei piani finanziari e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, e soprattutto per la crisi epidemiologica da COVID-19 in atto, l’art. 106, comma 3-bis, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
I Comuni potranno dunque disporre di un ulteriore lasso di tempo per giungere a un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori.
È opportuno, anche, evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle nuove linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
Allegati
Costituiscono parte integrante delle linee guida i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Tabella 3.1: Stime puntuali delle componenti del costo standard, variabile dipendente costo storico per tonnellata di rifiuti urbani (dati 2010, 2013, 2015, 2016)
- Allegato 2 - Esempio di modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard
- Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni
- Allegato 4 - Nota di calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantistica
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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