Terre e Rocce da scavo: Alcune Regioni coprono un vuoto normativo
04/03/2013
Nei primi mesi di applicazione del Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto
2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" è stato chiaro per
tutti gli operatori che il procedimento delineato per il
riutilizzo dei materiali da scavo è eccessivamente complesso
dal punto di vista tecnico ed amministrativo per le imprese e
soprattutto economicamente sostenibile solo quando si gestiscano
grandi quantitativi di materiali.
Le incertezze e le difficoltà pratico-operativa sono, poi, aumentate successivamente alla nota del Ministero prot. 0036288 del 14 novembre 2012 con la quale la Segreteria Tecnica del ministero dell'Ambiente, rispondendo ad una richiesta dell'Ordine dei Geologi dell'Umbria, ha affermato che il DM 161/2012 non tratta dei materiali da scavo prodotti nell'ambito di cantieri di minori dimensioni, senza però indicare la disciplina applicabile in questi casi.
Ecco come, alcune regioni, in attesa di un intervento normativo a livello nazionale, si sono attivate definendo procedure ed adempimenti semplificati per il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti nei cosiddetti piccoli cantieri (< 6000 mc). Ci riferiamo, nel dettaglio:
Sull'argomento è, recentemente, intervenuto Gabriele Chiocci, Presidente del settore lapideo-estrattivo di Aniem, l'Associazione nazionale delle pmi edili manifatturiere. Secondo Chiocci "Il Decreto ministeriale161/2012 sulla disciplina sulle terre e rocce da scavo è riuscito nell'impossibile: creare più burocrazia da un lato, e un vuoto normativo dall'altro. Si aggrava una situazione già al limite per le imprese che non sanno di fatto come gestire questi materiali e, nei casi più fortunati, devono sostenere procedure farraginose e costi elevati di analisi, trasporto e destinazione." e continua aggiungendo che "il Ministero dell'Ambiente deve intervenire con massima urgenza a disciplinare la gestione del materiale proveniente da cantieri di piccola dimensione, con due obiettivi principali: semplificazione e abbattimento dei costi".
Per completezza, evidenziamo, anche, che il Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 ha deliberato di sollevare la questione di legittimità costituzionale riguardo l'art. 199 della legge regionale 26/2012 del Friuli Venezia Giulia, in quanto la tutela dell'Ambiente è di competenza esclusiva dello Stato.
© Riproduzione riservata
Le incertezze e le difficoltà pratico-operativa sono, poi, aumentate successivamente alla nota del Ministero prot. 0036288 del 14 novembre 2012 con la quale la Segreteria Tecnica del ministero dell'Ambiente, rispondendo ad una richiesta dell'Ordine dei Geologi dell'Umbria, ha affermato che il DM 161/2012 non tratta dei materiali da scavo prodotti nell'ambito di cantieri di minori dimensioni, senza però indicare la disciplina applicabile in questi casi.
Ecco come, alcune regioni, in attesa di un intervento normativo a livello nazionale, si sono attivate definendo procedure ed adempimenti semplificati per il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti nei cosiddetti piccoli cantieri (< 6000 mc). Ci riferiamo, nel dettaglio:
- all'art. 199 della legge 21 dicembre 2012, n. 26 del Friuli Venezia Giulia;
- alla delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 89 dell'1 febbraio 2013;
- alla deliberazione regionale del Veneto n. 179 dell'11 febbraio 2013.
Sull'argomento è, recentemente, intervenuto Gabriele Chiocci, Presidente del settore lapideo-estrattivo di Aniem, l'Associazione nazionale delle pmi edili manifatturiere. Secondo Chiocci "Il Decreto ministeriale161/2012 sulla disciplina sulle terre e rocce da scavo è riuscito nell'impossibile: creare più burocrazia da un lato, e un vuoto normativo dall'altro. Si aggrava una situazione già al limite per le imprese che non sanno di fatto come gestire questi materiali e, nei casi più fortunati, devono sostenere procedure farraginose e costi elevati di analisi, trasporto e destinazione." e continua aggiungendo che "il Ministero dell'Ambiente deve intervenire con massima urgenza a disciplinare la gestione del materiale proveniente da cantieri di piccola dimensione, con due obiettivi principali: semplificazione e abbattimento dei costi".
Per completezza, evidenziamo, anche, che il Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 ha deliberato di sollevare la questione di legittimità costituzionale riguardo l'art. 199 della legge regionale 26/2012 del Friuli Venezia Giulia, in quanto la tutela dell'Ambiente è di competenza esclusiva dello Stato.
A cura di Gabriele
Bivona
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