Terre e rocce da scavo: Circolare del Ministero con chiarimenti
25/03/2015
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
– Direzione generale per le valutazioni ambientali, con alcuni
chiarimenti contenuti nella nota prot. 0014640 del 16 maggio 2014
in risposta ad un quesito posto da alcuni operatori privati
sull’applicazione dell’allegato 6 del decreto n. 161/2012 , ha
precisato che per trasportare i materiali da scavo, gestiti come
sottoprodotti ai sensi del Dcitato decreto, è sufficiente inviare
una sola comunicazione cumulativa al giorno contenente
“un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la
giornata”.
Il decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.).
Nel caso, quindi, di materiali da scavo , gestiti come sottoprodotti, non si applica una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l’invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti.
© Riproduzione riservata
Il decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.).
Nel caso, quindi, di materiali da scavo , gestiti come sottoprodotti, non si applica una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l’invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti.
A cura di gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata