Terre e rocce da scavo: Le semplificazioni introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge "Del fare"
05/09/2013
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (codìsiddetto ”Del Fare”)
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha introdotto alcune
semplificazioni in materia ambientale ed, in particolare,
all’articolo 41, comma 2 ed all’articolo 41-bis è intervenuto sulle
“Terre e rocce da scavo”.
Sembra che con la conversione in legge del decreto-legge “Del Fare” si possa affermare che sia stato possibile superare la situazione di confusione generatasi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 41 comma 2 e dell’art. 8 bis del decreto legge 23 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 con norme parzialmente sovrapposte tra loro e che potenzialmente generavano forti incertezze interpretative, ma anche individuare una disciplina di riferimento il più possibile semplificata per la gestione, come non rifiuto e cioè sottoprodotti, dei materiali provenienti dai piccoli cantieri per i quali la procedura prevista dal Decreto del del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 risulta essere complessa e antieconomica.
L’art. 41, comma 2 e l’art. 41 bis definiscono la normativa applicabile alle terre e rocce da scavo affinché non siano gestite come rifiuti quanto come sottoprodotti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.
Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, si continuerà ad applicare il DM 161/12. Ciò significa, ad esempio, che anche un insieme di piccoli cantieri, se conseguenti ad un’opera soggetta a VIA o attività soggetta ad AIA, dovranno adottare le procedure previste dal DM 161/12.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, le procedure da seguire saranno quelle indicate dall’art. 41-bis.
Affinché le terre e rocce derivanti dall’attività dei cantieri non soggetti a VIA/AIA possano essere gestite come non rifiuto/sottoprodotto nell’art. 41 bis, comma 1 viene ribadito che il produttore dovrà dimostrare:
La gestione del materiale come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, sarà a carico del proponente/produttore che dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445/00) all’ARPA territorialmente competente. In tale dichiarazione dovranno essere indicate:
In allegato schema di dichiarazione.
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Sembra che con la conversione in legge del decreto-legge “Del Fare” si possa affermare che sia stato possibile superare la situazione di confusione generatasi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 41 comma 2 e dell’art. 8 bis del decreto legge 23 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 con norme parzialmente sovrapposte tra loro e che potenzialmente generavano forti incertezze interpretative, ma anche individuare una disciplina di riferimento il più possibile semplificata per la gestione, come non rifiuto e cioè sottoprodotti, dei materiali provenienti dai piccoli cantieri per i quali la procedura prevista dal Decreto del del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 risulta essere complessa e antieconomica.
L’art. 41, comma 2 e l’art. 41 bis definiscono la normativa applicabile alle terre e rocce da scavo affinché non siano gestite come rifiuti quanto come sottoprodotti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.
Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, si continuerà ad applicare il DM 161/12. Ciò significa, ad esempio, che anche un insieme di piccoli cantieri, se conseguenti ad un’opera soggetta a VIA o attività soggetta ad AIA, dovranno adottare le procedure previste dal DM 161/12.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, le procedure da seguire saranno quelle indicate dall’art. 41-bis.
Affinché le terre e rocce derivanti dall’attività dei cantieri non soggetti a VIA/AIA possano essere gestite come non rifiuto/sottoprodotto nell’art. 41 bis, comma 1 viene ribadito che il produttore dovrà dimostrare:
- la certezza della destinazione del materiale all’utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi determinati;
- il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alle colonne A-B, tab. 1, allegato 5, parte IV Dlgs 152/06 nel caso di destinazione a recuperi (ambientali), ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione. I materiali non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee;
- la non necessità di alcun trattamento preventivo all’utilizzo fatte salve le normali pratiche di cantiere.
La gestione del materiale come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, sarà a carico del proponente/produttore che dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445/00) all’ARPA territorialmente competente. In tale dichiarazione dovranno essere indicate:
- le quantità destinate all’utilizzo;
- i siti di deposito del materiale per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero per un termine superiore qualora l’opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore;
- l’autorizzazione all’attività di scavo e di utilizzo. Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali l’attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo edilizio in base alla quale l’opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene realizzata.
In allegato schema di dichiarazione.
A cura di Gabriele
Bivona
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