Terremo centro-Italia: Deroghe per incarichi professionali, urbanizzazioni ed edilizia scolastica
13/02/2017
Come abbiamo avuto modo di comunicare in una precedente notizia (leggi news) è già entrato in vigore il 10 febbraio scorso il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Tra le varie norme presenti nel decreto, desideriamo focalizzare la nostra attenzione su quelle relative alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione.
Procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione - All’articolo 1, comma 1, lettera a2) del provvedimento è specificato che i le amministrazioni comunali possono ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione. In pratica, è precisato che i Comuni possono affidare tali studi di microzonazione con la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice dei contratti, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge n. 229/2017 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di legge, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco. All’articolo 1, comma 1, lettera b) è, poi (con l’inserimento all’articolo 2 d.l. n. 189/2016, del comma 2), aggiunto che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34-
Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza - Sono, poi, previste disposizioni acceleratorie per l’affidamento, da parte delle Regioni interessate, delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza. Tali disposizioni sono rilevabili all’articolo 2, comma 1 del provvedimento in cui è precisato che per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, alla realizzazione delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 nonché alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedendo con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
Edilizia scolastica - Un’ultima deroga è contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 8 con cui viene inserito nell’articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016, il comma 3-bis con cui viene precisato che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a base dell’appalto ci sarà il progetto esecutivo ma il progetto definitivo con un invito rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge n.189/2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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