Terremoto centro-Italia/3: L’ordinanza sui progettisti con limite derogabile agli incarichi

13/01/2017

E’ entrata in vigore l’11 gennaio scorso l’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”. Si tratta dell’Ordinanza che contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Nell’articolo 2 dell’Ordinanza è precisato che è approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, recante “Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione” e che tale protocollo fa parte integrate dell’Ordinanza stessa come Allegato A.

Con l’articolo 3 dell’Ordinanza è, poi, approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 e lo stesso fa parte integrante dell’Ordinanza stessa come Allegato B. Tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, in relazione alle attività disciplinate dal citato decreto legge e dalla ordinanza stessa:

a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza;

b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;

c) ai fini dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall’articolo 5, paragrafo §1, lettera G) dell’Allegato “A” alla ordinanza stessa, dagli appartenenti all’associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l’applicazione della specifica disciplina di settore.

Con l’articolo 7 dell’Ordinanza vengono disposte numerose modifiche alle precedenti ordinanze nn. 8, 9 e 10 e sempre nello stesso articolo 7 è precisato che nelle more dell’istituzione della piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, l’invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dall’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, è effettuato mediante il modulo costituente l’Allegato C della ordinanza stessa.

Per quanto concerne il problema che riguarda il limite alla cumulabilità degli incarichi, all’articolo 3, paragrafo 4 del Protocollo d’intesa tra il Commissario e la Rete delle professioni tecniche di cui all’Allegato A all’Ordinanza stessa è fissato un tetto di riferimento, pari a un massimo di 30 incarichi per un valore dei lavori che comunque non può superare, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1 lettera a) dello stesso Protocollo,  i 25 milioni di euro con la precisazione, sempre allo stesso articolo 6 ma al paragrafo 2 di possibili percentuali di aumento del citato tetto massimo, variabili tra il 20% e il 35%, in funzione della struttura e composizione professionale.

Sempre allo stesso articolo 6 del Protocollo ma al paragrafo 6 è precisato, poi, che “Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, può essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell’elenco speciale, l’assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2”.

Al successivo paragrafo 7 è, poi, precisato che “La Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica precisa che l’inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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